Anche per la scissione la legge prevede una disciplina particolare e articolata, modellata anche in esecuzione di direttive comunitarie. La legge prevede sia l’ipotesi della scissione totale che quella della scissione parziale (o scorporazione) che possono operare entrambe sia nella forma della scissione in senso stretto che in quella di scissione per incorporazione. Con la scissione totale l’intero patrimonio di una società viene assegnato ad una o più altre società, preesistenti o di nuova costituzione mediante l’assegnazione delle relative partecipazioni ai soci della prima. Con la scissione parziale (o scorporazione) la società può assegnare ad un’altra o ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, parte del suo patrimonio assegnando le relative partecipazione ai propri soci.
Vediamo quindi come nel caso di scissione in senso stretto (ossia quando le società beneficiarie sono di nuova costituzione) una società mediante un atto unilaterale può costituire un’altra società, ipotesi che comunque viene ammessa anche in via generale (come abbiamo visto) per la costituzione di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata. Tuttavia anche se l’operazione ha una struttura unilaterale essa ha in comune con l’altra ipotesi di scissione il fatto di riflettersi sulla posizione dei soci mediante l’attribuzione ad essi delle partecipazioni della società beneficiaria e per tale motivo mantiene un significato pluripersonale.
La disciplina del procedimento di scissione è in gran parte modellata su quella della fusione grazie ad una norma che contiene il rinvio a molte delle norme fissate per la fusione. Abbiamo quindi anche in questo caso l’esigenza del progetto di scissione, redatto secondo i criteri fissati per il progetto di fusione e anch’esso oggetto di controllo da parte di soggetti esterni. E’ previsto inoltre anche il meccanismo di tutela dei creditori basato sul loro diritto di opposizione.
Anche la scissione è preclusa alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Sono previste però alcune regole particolari riferite ai rapporti trai soci e ai rapporti con i creditori, soprattutto in considerazione del fatto che la scissione può non coinvolgere l’intero patrimonio sociale. Per quanto riguarda i soci i criteri di assegnazione delle partecipazioni nelle società beneficiarie possono essere basati su criteri diversi da quelli di proporzionalità ma viene riconosciuto ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni ad un soggetto indicato nel progetto di scissione per un corrispettivo determinato sulla base dei criteri previsti per il recesso.
Nel caso di scissione parziale inoltre può essere previsto, con il consenso di tutti i soci, che ad alcuni soci vengano assegnate partecipazioni non delle società beneficiarie ma solo della società scissa. Per quanto riguarda la tutela dei creditori fermo restando il riconoscimento ad essi di un diritto di opposizione la legge stabilisce la responsabilità solidale di tutte le società per i debiti della società scissa che non siano soddisfatti dalla società a carico della quale sono stati posti con l’atto di scissione.