Un titolo particolare può essere emesso dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia ed è detto fede di credito (o polizzino). E precisamente si tratta di un titolo di credito all’ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale del Banco, e che contiene:

o la denominazione di “fede di credito” inserita nel contesto del titolo

o la promessa di pagare una somma determinata

o l’indicazione del prenditore

o l’indicazione della data e del luogo di emissione

o la sottoscrizione del Banco come emittente (art. 106 1.ass.).

La particolarità di questo titolo è che la girata può contenere l’indicazione della causale per cui il girante trasferisce al giratario il credito cartolare (ad esempio, si può precisare se il trasferimento avviene in pagamento del prezzo di una compravendita ovvero per la restituzione di un mutuo). Dal momento che la fede, dopo il pagamento, viene conservata negli archivi del Banco, in ogni momento si può avere la prova che si è fatto un pagamento per quella determinata causale.

Nella girata, inoltre, si può inserire anche una condizione, in modo tale che il Banco non paghi la somma al giratario se questi non dimostra che si è verificata la condizione: ad esempio, chi compra un immobile e paga il prezzo mediante la girata di una fede di credito può stabilire che il Banco non paghi la somma al giratario se questi non dimostra di avere liberato l’immobile venduto da un’ipoteca che gravava sullo stesso.

Tuttavia, è opportuno specificare che, quando nella girata è contenuta la causale o una condizione, l’intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante (art. 110 c.1 1.ass.); e in caso di apposizione di una condizione, la firma del girante deve essere – inoltre – autenticata da un notaio (art. 111 c.1 1.ass.).

 

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