La legge 154/1992 ha introdotto una disciplina generale dei contratti bancari e finanziari che prevede una serie di obblighi di comportamento volti ad assicurare adeguata trasparenza alle condizioni contrattuali praticate dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. Le banche sono tenute a rendere note al pubblico le condizioni economiche (tassi di interesse, prezzi, spese, etc) delle operazioni e dei servizi offerti, mediante avvisi sintetici affissi nei locali aperti al pubblico e fogli informativi analitici tenuti a disposizione della clientela.

I contratti bancari devono essere redatti per iscritto. Inoltre, un esemplare del contratto deve essere consegnato al cliente in modo da assicurargli la conoscenza e la prova delle condizioni che regolano il rapporto. L’inosservanza della forma scritta comporta la nullitĂ  del contratto, che però può essere fatta valere solo dal cliente.

Inoltre, è fatto divieto di rinvio agli usi “per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate”.

Per i contratti di durata che prevedono la facoltĂ  della banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, si riconosce al cliente il diritto di recedere dal contratto senza penalitĂ  e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedenti. Infine, nei contratti di durata è fatto obbligo alla banca di fornire per iscritto, almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d’Italia vigila sul rispetto della disciplina in tema di trasparenza e può anche prescrivere, a pena di nullitĂ , che determinati contratti o titoli abbiano un contenuto tipico predeterminato.

 

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