Il deposito di denaro è la principale operazione passiva delle banche.

Esso costituisce un tipo particolare di deposito irregolare, che si caratterizza per il necessario intervento di una banca in veste di depositario.

Con questo contratto la banca acquista infatti la proprietà della somma ricevuta in deposito e si obbliga a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) oppure a richiesta del depositante (deposito libero) con o senza preavviso. In base alla disciplina generale dei contratti bancari, il tasso di interesse sulle somme depositate e le altre condizioni economiche devono risultare dal contratto che attesta la costituzione del deposito o, in caso di libretto al portatore, dal libretto stesso.

Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto (di regola, annualmente) e sono altresì liquidati in occasione dell’estinzione del deposito. Oltre che in conto corrente, i depositi bancari possono essere semplici e a risparmio.

I depositi semplici non possono essere alimentati da successivi versamenti e non prevedono la possibilità di prelevamenti parziali prima della scadenza. Fra i depositi di questo tipo, a scadenza fissa, rientrano quelli rappresentati da buoni fruttiferi e da certificati di deposito.

I depositi a risparmio danno invece al depositante la facoltà di effettuare successivi versamenti e prelevamenti parziali. Versamenti e prelevamenti possono essere però effettuati solo in contanti e, salvo patto contrario, solo presso la sede della banca ove è stato costituito il rapporto.

I depositi a risparmio sono comprovati da un apposito documento: il libretto di deposito a risparmio, nel quale devono essere annotate tutte le operazioni.

Il libretto di deposito ha per legge un particolare valore probatorio. Infatti, le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca fanno piena prova nei rapporti fra banca e depositante ed in particolare la banca non potrà eccepire la difformità delle annotazioni sul libretto rispetto alle proprie scritture contabili.

I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi, nominativi pagabili al portatore e al portatore.

Nei libretti nominativi, i prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario del libretto o da un suo rappresentante debitamente legittimato. Nei libretti nominativi pagabili al portatore, i prelevamenti possono essere effettuati anche da soggetto diverso dall’intestatario

Nei libretti al portatore, il possesso del libretto abilità di per sé alla riscossione delle somme depositate.

È pacifico che i libretti nominativi e quelli nominativi pagabili al portatore non sono titoli di credito.

È invece questione ancora aperta se siano titoli di credito i libretti al portatore.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento