Nozione

La cambiale è un titolo di credito normalmente all’ordine, completo, astratto, avente efficacia di titolo esecutivo, in cui il sottoscrittore della dichiarazione di debito (cosiddetto autore del titolo) assume l’obbligo di pagare ossia di far pagare incondizionatamente una somma determinata, nel luogo e alla scadenza indicati nel titolo stesso. Se l’autore del titolo (detto emittente) assume l’obbligo di pagare personalmente al portatore legittimo il debito cartolare si ha la cambiale propria (detta anche pagherò cambiario o vaglia cambiario).

Se invece l’autore del titolo (detto traente) rivolge l’ordine di pagare ad un altro soggetto (detto trattario) si ha la cambiale tratta. Il soggetto al quale deve essere pagata la somma indicata nel titolo è detto primo prenditore (o beneficiario) della cambiale. Dunque possiamo dire che:

 La cambiale è un titolo di credito “normalmente all’ordine”, in quanto essa è disciplinata dalla legge di circolazione dei titoli all’ordine, e precisamente è un titolo all’ordine senza bisogno di inserire alcuna clausola espressa in tal senso (cioè il prenditore può trasferire la cambiale ad un altro soggetto, facendolo diventare portatore legittimo mediante la consegna del documento ed apponendovi la girata a suo favore ovvero in bianco).

Ma se il traente (nella tratta) o l’emittente (nel pagherò) inseriscono l’espressione “non all’ordine”o altra equivalente, si ha la cambiale “non all’ordine”, pertanto il credito cambiario può essere trasferito solo nelle forme e con gli effetti della cessione ordinaria dei crediti.

Inoltre, la cambiale è un titolo completo, poichè tutte le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario, senza possibilità di riferimenti ad altri documenti;

Ancora possiamo dire che è un titolo astratto, in quanto il rapporto sottostante tra traente (o emittente) della cambiale e primo prenditore (detto rapporto di valuta) non risulta dal titolo e può essere il più vario (ad esempio, l’obbligo di pagare il prezzo di una vendita). Nella cambiale tratta, oltre al rapporto di valuta intercorrente tra traente e primo prenditore, vi è il rapporto di provvista, intercorrente tra traente e trattario.

Quindi il traente ordina al trattario di pagare una determinata somma; il portatore della cambiale, può chiedere al trattario che questi “accetti” la cambiale (poiché con l’accettazione il trattario diventa il principale obbligato cambiario); cioè praticamente il trattario si obbliga a pagare alla scadenza detta somma, poichè come avviene di solito egli è debitore della somma verso il traente, per un debito (non cambiario) che può derivare da un qualsiasi rapporto giuridico (mutuo, donazione, compravendita) e che è detto appunto “rapporto di provvista”.

Il trattario, pertanto, pagando la cambiale estingue ambedue i rapporti: ossia il rapporto di valuta del traente verso il prenditore e il rapporto di provvista di se stesso verso il traente.

La cambiale, infine, è un titolo esecutivo, in quanto il creditore cambiario ha il potere di iniziare subito la procedura esecutiva sui beni dei debitori cambiari inadempienti, senza bisogno di ottenere prima una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo di pagamento.

Ma considerando l’ampiezza della circolazione della cambiale, emerge che essa (cioè la cambiale) può essere emessa in uno Stato, pagabile in un altro e circolare in terzo (Stato), si possono presentare degli inconvenienti di una disciplina differente tra le legislazioni dei diversi paesi molto gravi. Ecco perché vi è l’esigenza di una regolamentazione uniforme, in parte attuata mediante le tre convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, con le quali i più importanti Stati d’Europa continentale ed alcuni Stati dell’America latina hanno assunto l’obbligo di tradurre come legge interna dei loro paesi una concordata regolamentazione della cambiale (la cosiddetta legge cambiaria uniforme). E nello specifico possiamo dire che, a dette convenzioni l’Italia ha dato esecuzione mediante il r.d. del 14 dicembre 1933 n. 1669 nelle cui norme è contenuta sia la disciplina della cambiale tratta (artt. 1-99) sia quella della cambiale propria (artt. 100-103).

Per quanto riguarda il contenuto della cambiale, diciamo innanzitutto che la cambiale è un documento, stampato o dattiloscritto o manoscritto, in lingua italiana o straniera. L’uso dell’apposita carta bollata è obbligatorio solo a fini fiscali. Salvi i fini fiscali, la cambiale può essere redatta su qualsiasi documento. Gli art. 1 e 100 1.camb. enumerano le clausole che, normalmente, sono contenute nella cambiale.

A tal proposito possiamo distinguere alcune clausole indispensabili poiché la loro mancanza fa sì che la cambiale non valga come tale, altre clausole – invece – possono anche mancare (cosiddette clausole non dispensabili) in quanto vengono surrogate da norme suppletive di legge, ed infine abbiamo le clausole eventuali che possono essere inserite dall’autore della cambiale soltanto se questi vuole conseguire particolari effetti.

Le clausole indispensabili (o essenziali), sono:

La denominazione di “cambiale”, nella cambiale propria si può usare anche la denominazione “vaglia cambiario” e “pagherò cambiario”. Inoltre è opportuno specificare che la denominazione deve essere espressa nella lingua in cui il titolo è redatto, poiché la mancanza di questo requisito produce la nullità del titolo e non vale a supplirne il difetto l’uso di un modulo bollato o di una denominazione diversa da quella prescritta (ad esempio, quella di “effetto”).

L’ordine incondizionato (nella cambiale tratta) o la promessa incondizionata (nel pagherò) di pagare una somma determinata in moneta nazionale o straniera. La somma può essere espressa in lettere o in cifre: se è espressa per più di una volta in lettere o in cifre e le somme sono diverse vale la somma minore; se, invece, è espressa in lettere e in cifre e le somme sono diverse, vale la somma scritta in lettere.

Il nome del creditore, primo prenditore o beneficiario;

La data in cui la cambiale è emessa, e a tal proposito è opportuno specificare che la data indicata nel titolo si presume vera fino a prova contraria.

Nella cambiale tratta il nome, il luogo e la data di nascita, ovvero il codice fiscale del trattario, cioè della persona destinataria dell’ordine di pagamento. La persona del trattario può coincidere con quella del traente: di solito ciò accade quando la cambiale è tratta da una sede dell’impresa su un’altra sede della stessa impresa.

La sottoscrizione del traente o dell’emittente, e a tal proposito bisogna specificare che

mentre tutte le clausole precedenti possono essere stampate o scritte a macchina o di pugno di persona diversa dall’emittente o dal traente, la sottoscrizione deve essere autografa, cioè di pugno dell’emittente o del traente, e deve contenere il suo nome (anche abbreviato o indicato con la sola iniziale) e cognome, ovvero la sua ditta; inoltre, l’emittente deve anche aggiungere il luogo, la data di nascita e il codice fiscale. Se si tratta di una società, di un’associazione o di un altro ente, vi dev’essere la sottoscrizione autografa della persona fisica che ne ha la rappresentanza, e l’indicazione (anche non autografa) che l’obbligazione è assunta nel nome dell’ente.

Le clausole non indispensabili, perché – in mancanza – si applicano le norme suppletive di legge sono:

L’indicazione della scadenza, in cui – a norma dell’art. 38 1.camb. – si può scegliere solo tra queste quattro forme di scadenza:

 a vista, e in tale ipotesi la cambiale scade in qualunque momento il portatore ne richieda il pagamento al debitore principale (e a tal proposito ricordiamo che nella cambiale propria, debitore principale è l’emittente; mentre nella tratta, è il trattario), purchè la richiesta avvenga entro l’anno dall’emissione della cambiale.

 a certo tempo vista, ed in tale ipotesi la cambiale scade dopo il decorso del tempo stabilito a cominciare dal giorno in cui la cambiale è presentata al trattario per l’accettazione o all’emittente per il visto (ad esempio, cambiale con scadenza a un mese vista: in questo caso la scadenza si ha dopo il decorso di un mese dal giorno della presentazione della cambiale al trattario o all’emittente).

 a certo tempo data, ed in tale ipotesi la cambiale scade dopo il decorso del tempo stabilito, a cominciare dalla data di emissione.

 a giorno fisso, quando cioè è indicato un giorno determinato (ad esempio, il 30 settembre 2008).

L’elencazione di tali forme di scadenza è tassativa, e perciò la cambiale è nulla se è indicata un’ altra forma di scadenza ovvero se è a scadenze successive. Se però nella cambiale non è indicata nessuna scadenza, la cambiale è valida e la scadenza si considera a vista.

L’indicazione del luogo di pagamento. Per luogo di pagamento si deve intendere sia il territorio comune, in cui la cambiale è pagabile, sia il domicilio in cui la cambiale deve essere presentata per il pagamento. In mancanza di indicazione, nella cambiale propria il luogo di emissione si considera luogo di pagamento e domicilio dell’emittente; nella cambiale tratta il luogo indicato accanto al nome del trattario si considera luogo di pagamento e domicilio del trattario.

Se la cambiale è pagabile non al domicilio dell’obbligato principale, ma al domicilio di un terzo, si dice domiciliata e precisamente se il pagamento deve essere fatto direttamente dal terzo (si parla di domiciliazione propria o completa) se, invece, il pagamento – al domicilio del terzo – deve essere fatto dall’obbligato principale (si parla di domiciliazione impropria o incompleta). Se nella cambiale non è precisato chi deve provvedere al pagamento, allora questo deve essere fatto dal terzo domiciliatario (art. 4 c.4 1.camb.); il terzo, tuttavia, non diventa obbligato cambiario, e viene considerato soltanto rappresentante dello stesso obbligato.

L’indicazione del luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza di indicazione, si considera luogo di emissione quello indicato accanto al nome del traente (nella cambiale tratta) e quello indicato accanto al nome dell’emittente (nella cambiale propria). Ed infine abbiamo le clausole eventuali come ad esempio la clausola “non all’ordine”, “senza spese”, “non accettabile”. Per queste clausole vale il principio generale, in base alla quale se esse non sono apposte dal traente o dall’emittente, valgono per tutti gli obbligati cambiari; se, invece, dette clausole sono apposte da un girante, valgono solo per il girante che le ha apposte.

Un’altra clausola facoltativa è la “clausola di interessi” che può essere apposta solo nelle cambiali con scadenza “a vista” e “a certo tempo vista”, indicando il tasso di interessi; mentre essa non può apporsi nelle cambiali con scadenza “a certo tempo data” e “a giorno fisso” poiché in queste ipotesi al momento dell’emissione si può calcolare con precisione il periodo di durata del credito cambiario e perciò può anche calcolarsi l’ammontare degli interessi dovuti, conglobandoli nella somma cambiaria. Se non è fissata una decorrenza diversa, gli interessi decorrono dalla data di emissione (art. 5 ultimo comma 1.camb.).

 

Regime fiscale della cambiale

Il pagamento dell’imposta di bollo è richiesto ai fini fiscali, e non per la validità della cambiale. Se sin dall’inizio il documento non è stato bollato o è stato bollato in misura insufficiente, la cambiale non ha la qualità di titolo esecutivo (l’inefficacia della cambiale come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dal giudice anche d’ufficio). Pertanto, fino a quando la cambiale non viene regolarizzata, corrispondendo l’imposta di bollo dovuta e pagando le relative pene pecuniarie, il portatore non può esercitare i diritti cambiari neanche in un autonomo giudizio di cognizione.

 

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