L’ indivisibilità delle azioni

L’azione è l’unità minima di partecipazione e ad essa corrisponde un complesso unitario e non frazionabile di diritti e poteri sociali. Le azioni sono perciò indivisibili. Se più soggetti diventano titolari di un’unica azione si instaura fra gli stessi una situazione di comproprietà indivisa. L’art. 2347 stabilisce che i diritti dei comproprietari verso la società devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato in base agli artt. 1105 e 1106. Se il rappresentante non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. L’esercizio dei diritti sociali è precluso ove non si provveda alla nomina del rappresentante. In ogni caso, i comproprietari rispondono solidalmente verso la società delle obbligazioni da essa derivanti e quindi per il versamento dei conferimenti ancora dovuti.

Frazionamento e raggruppamento di azioni

Nelle azioni con indicazione del valore nominale l’indivisibilità delle azioni non impedisce che la società, con una modifica dell’atto costitutivo, possa frazionare le azioni, riducendone il valore nominale. È possibile anche l’operazione inversa, ossia il raggruppamento delle azioni attraverso l’aumento del loro valore nominale. Il raggruppamento con resti è legittimo quando è conseguenza di altra operazione necessaria o che sarebbe impedita o gravemente ostacolata qualora non si desse luogo alla formazione di resti (es. fusione). Invalidità della delibera si avrà pertanto solo quando il raggruppamento risulta predisposto al solo fine di pregiudicare i singoli azionisti.

La partecipazione azionaria. L’ eguaglianza dei diritti

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale ed attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri sia di natura amministrativa che di natura patrimoniale. In particolare:

– nell’ ambito dei poteri di natura amministrativa, un ruolo determinante è svolto dal cosiddetto diritto di partecipare alla gestione sociale (es. dir di intervenire in sede assembleare, di impugnare la deliberazione, di stimolare gli organi sociali, il dir di voto. Il diritto di voto spetta, ex art. 2351.1, per ogni azione posseduta e consiste in una manifestazione unilaterale di volontà resa dal socio sulle materie oggetto della deliberazione. La legge prevede casi di esclusione del dir di voto, riferiti: al socio in mora nel versamento dei conferimenti; al socio che dichiara di astenersi dalla deliberazione perchè ha un interesse in conflitto con la società; al socio- amministratore nelle deliberazioni concernenti la sua responsabilità ; al socio- componente del consiglio di gestione nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; al socio sulle cui azioni è costituito un dir di pegno o di usufrutto; ai titolari di azioni <<senza dir di voto>>, o <<a voto limitato>>, o ancora a voto subordinato all’ avverarsi di particolari condizioni non meramente potestative; a titolari di azioni di risparmio, che possono essere emesse sole dalle società quotate; alla società controllata da altra società, che non può esercitare il dir di voto nelle assemblee della società controllante.);

– i diritti di natura patrimoniale sono quelli tradizionalmente riconosciuti ai soci in campo societario: il diritto agli utili, il diritto al rimborso della quota versata (nonchè alla ripartizione del residuo attivo) in sede di scioglimento della società.

 Un peculiare carattere delle azioni è: l’uguaglianza dei diritti. Le azioni, infatti, ” conferiscono ai loro possessori uguale diritti” (art. 2348, 1 comma). Si tratta di uguaglianza relativa e non assoluta e inoltre di eguaglianza oggettiva e non soggettiva. L’ uguaglianza è relativa in quanto è possibile creare ” categorie di azioni fornite di diritti diversi” (art. 2348, 2 comma), ma l’uguaglianza deve essere rispettata nell’ambito della stessa categoria. L’ uguaglianza è poi oggettiva e non soggettiva: uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.

Dalla posizione soggettiva dell’azione, i diritti sociali possono essere distinti in tre categorie diverse:

  1. diritti indipendenti dal numero di azioni possedute;
  2. diritti che competono solo se si possiede una determinata percentuale di capitale sociale;
  3. diritti che spettano ad ogni azionista in proporzione del numero delle azioni possedute.

Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie situazione di disuguaglianza soggettiva degli azionisti. Disuguaglianze soggettive perfettamente legittime e giuste, perché su di esse si fonda l’ordinato funzionamento di un organismo economico a base capitalistica. In esse si esprime infatti l’essenza del principio cardine delle società di capitali: chi ha più conferito più rischia ed ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza.

 

Le categorie speciali di azioni

Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono perciò alle azioni ordinarie. Esse possono essere create con lo statuto o con la successiva modificazione dello stesso. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata. Alle assemblee speciali si applica la disciplina delle assemblee straordinarie (art. 2376).

Se, invece, le azioni speciali sono quotate si applica la disciplina dell’organizzazione degli azionisti di risparmio. La previsione normativa tutela gli azionisti di categoria come gruppo e non individualmente. I diritti speciali di categoria si atteggiano come diritti di gruppo e non come diritti individuali. La valutazione dell’interesse di tutti gli azionisti è quella degli interessi di categoria prevalgono perciò sulla volontà individuale e rendono legittimo, nell’interesse comune, il sacrificio dei diritti speciali originariamente attribuiti ad una determinata categoria di soci.

 

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