La procedura di ammortamento ha la funzione di fare riacquistare la legittimazione (all’esercizio del diritto cartolare) al titolare che ha smarrito ossia che ha subito la sottrazione o la distruzione di un titolo di credito nominativo (art. 2027) o all’ordine (art. 2016 – 2019). Colui che era il portatore legittimo del titolo al momento della perdita o della distruzione può innanzitutto denunziare i predetti eventi al debitore: in caso di perdita del titolo, tuttavia, nonostante la denunzia il debitore cartolare deve ugualmente adempiere nei confronti di chi è diventato nuovo portatore legittimo del titolo, tranne che sia in condizione di provare che questi non è il titolare del credito cartolare. Per riacquistare la legittimazione, dunque, il titolare del diritto deve ricorrere alla procedura d’ammortamento, la quale si articola in due fasi, una necessaria e l’altra solo eventuale e precisamente:

Nella prima fase (ovvero quella necessaria), l’ex possessore del titolo deve chiederne con ricorso l’ammortamento al presidente del tribunale del luogo del pagamento del credito cartolare; nel qual ricorso devono essere indicati i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti alla sua identificazione (art. 2016 c.2). Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto di ricorrente, emette – se gli accertamenti hanno esito positivo – il decreto d’ammortamento del titolo.

Il ricorrente deve notificare tale decreto al debitore, e dal momento delle notificazione, il debitore non può più liberarsi pagando al (nuovo) portatore legittimo del titolo. Dopo la notifica, pertanto, il titolo non attribuisce al suo possessore la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare. Ma tale legittimazione, ancora, non spetta neppure all’ammortante, il quale deve curare che il decreto sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Solo dopo 30 giorni dalla pubblicazione, l’ammortamento diventa definitivo, purchè entro detto termine il detentore del titolo non abbia presentato opposizione al tribunale (art. 2016 c.3): oramai il titolo non incorpora più il diritto cartolare e il ricorrente riacquista la legittimazione e può esigere, se il credito è già scaduto, il pagamento del debitore presentandogli il decreto di ammortamento ed un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu presentata opposizione (art. 2019 c.2).

Anche se non è stata presentata opposizione entro il termine di 30 giorni, può darsi tuttavia che il titolo, prima che sia trascorso detto termine, sia stato acquistato in buona fede da un terzo con l’osservanza delle norme relative alla sua circolazione: in questo caso, in applicazione del principio “possesso di buona fede val titolo” il terzo è diventato anche il(nuovo) titolare del diritto cartolare, e può quindi chiedere all’ammortante la restituzione della somma che questi ha ricevuto dal debitore (art. 2019 c.1).

Per quanto riguarda, invece, la seconda fase (eventuale) diciamo che, se nel termine di 30 giorni viene presentata opposizione, il decreto d’ammortamento non diventa definitivo, e il tribunale dovrà giudicare in contraddittorio chi è il titolare del credito cartolare. Perché si posso giudicare sull’opposizione, l’opponente deve depositare, a pena di inammissibilità, il titolo presso la cancelleria del tribunale (ai sensi dell’art. 2017 c.2).

Se dal giudizio risulta che l’opponente ha acquistato in buona fede il titolo, diventandone portatore legittimo, egli è ormai il creditore cartolare e l’opposizione deve essere accolta, revocando il decreto di ammortamento: la buona fede del portatore legittimo del titolo si presume, e pertanto è colui che ha richiesto l’ammortamento a dover dimostrare la mala fede o la colpa grave del portatore attuale e di tutti i portatore precedenti. Se detta prova riesce, ne deriva che titolare del credito è ancora colui al quale il titolo era stato sottratto o che l’aveva smarrito, e perciò è a lui che il titolo, depositato in cancelleria dall’opponente, deve essere restituito (art. 2017 ultimo comma).

Inoltre è opportuno specificare che, per i titoli al portatore non è ammesso l’ammortamento in caso di sottrazione o di smarrimento; pertanto, chi ha subito uno di detti eventi può denunziarli all’emittente del titolo e, dando la prova dello smarrimento o della sottrazione, ha diritto alla prestazione dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo (art. 2006 c.2). La denuncia provoca l’interruzione solo a favore del detentore, del termine decennale di prescrizione.

Perciò il titolo continua ad incorporare il diritto cartolare per tutto il periodo di prescrizione e, se in detto periodo viene acquistato da un possessore di buona fede, la vittima dello smarrimento o del furto perde il suo diritto: solo dopo che è trascorso il termine di prescrizione – avendosi la sicurezza che non può esservi altro titolare del diritto cartolare – la legge consente a chi ha subito il furto o lo smarrimento di esercitare il diritto dello stesso.

Se invece il titolo al portatore è stato distrutto, il possessore, il quale ne provi la distruzione, ha diritto di avere a sue spese dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente: se non riesce a provare la distruzione, si applicano le stesse disposizione che nell’ipotesi di smarrimento o di furto. Infine, nell’ipotesi di deterioramento di un titolo al portatore, il possessore ha il diritto di ottenere dall’emittente un titolo equivalente, restituendo il primo e rimborsando le spese (ai sensi dell’art. 2005).

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