Per le offerte pubbliche di vendita e scambio sono previste le seguenti modalità per lo svolgimento delle operazioni :

a) Prima fase: promozione dell’offerta

Il testo unico finanziario richiede che la decisione di effettuare una offerta pubblica o il sorgere del relativo obbligo (in caso di offerta obbligatoria) devono essere con urgenza comunicate alla consob e contestualmente rese pubbliche e che il consiglio di amministrazione (o il consiglio di sorveglianza)sia della società offerente che emittente provveda all’immediata informazione ai rispettivi lavoratori. Entro venti giorni dalla comunicazione l’offerente deve presentare alla consob il documento di offerta destinato alla pubblicazione e in caso di inottemperanza l’offerente non può promuovere, nei dodici mesi successivi, un ulteriore offerta avente ad oggetto prodotti finanziari della stessa società emittente.

Se il documento viene valutato idoneo da parte della consob la stessa provvede ad approvarlo. Una volta reso pubblico il documento deve essere trasmesso dal consiglio di amministrazione (o di sorveglianza) della società offerente e della società emittente ai rispettivi lavoratori. La consob ha anche il potere, nel caso sopravvengano fatti nuovi o ignorati che possano impedire ai destinatari di farsi un giudizio fondato sull’offerta, di sospendere l’offerta per non più di trenta giorni. In caso di fondato sospetto di violazione delle norme o di loro accertata violazione la consob può sospendere l’offerta in via cautelare o dichiararla decaduta.

B) seconda fase – durante il periodo di pendenza dell’offerta

In questa fase si pongono vincoli di comportamento per la società interessata dalla operazione. Infatti gli interessi degli amministratori della società i cui titoli sono oggetto dell’offerta potrebbero essere quelli di impedire mutamenti nel gruppo di controllo della società, interessi che potrebbero essere in contrasto con quelli dei soci, interessati invece a massimizzare il ricavato della vendita dei loro titoli.

Pertanto la legge vuole assicurare che eventuali tecniche difensive messe in moto dagli amministratori per impedire la scalata e che possono comportare costi aggiuntivi per l’operazione sia prese effettivamente nell’interesse degli azionisti e non del gruppo di controllo attuale. In particolare la legge permette che nel periodo di adesione all’offerta le clausole, eventualmente contenute negli statuti, che limitano il trasferimento dei titoli o il diritto di voto non abbiano effetto nelle assemblee chiamate ad autorizzare l’adozione di misure difensive nei confronti dell’offerta.

Inoltre il testo unico finanziario prevede una apposita disciplina (passivity rule) permettendo però agli statuti di derogarvi a patto che tali deroghe siano comunicate alla consob ed al pubblico. In mancanza di deroghe è vietato nel periodo tra la comunicazione alla consob della decisione (o dell’obbligo) d promuovere l’offerta e la chiusura dell’offerta, il compimento di qualunque atto idoneo a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta (ad eccezione di quelli consistenti nella ricerca di offerte alternative) che non siano autorizzati dall’assemblea ordinaria o (per le materie di sua competenza) dall’assemblea straordinaria. La prospettiva adottata dal nostro ordinamento è dunque quella di attribuire all’autonomia statutaria (e quindi ai soci) la scelta in merito alla maggiore o minore contendibilità del controllo della società.

Inoltre il periodo di pendenza dell’offerta pubblica crea anche vincoli per l’offerente. In particolare nel caso in cui egli abbia in tale periodo acquistato titoli per un prezzo più alto di quello fissato per l’offerta deve adeguare il prezzo di quest’ultima al prezzo più alto pagato e comunque è tenuto in generale ad astenersi da comportamenti che possano alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Altra caratteristica di questa fase è quella della irrevocabilità sia della offerta che delle accettazioni. L’offerta può però essere modificata fino a tre giorni prima della data di chiusura dell’operazione ma solo per un possibile aumento del corrispettivo.

La irrevocabilità delle accettazioni ha invece una eccezione nell’ipotesi di offerte concorrenti che possono essere presentate entro cinque giorni dalla scadenza dell’offerta precedente e sono ammesse solo se propongono un corrispettivo superiore all’ultima offerta. A seguito della pubblicazione di tali offerte concorrenti le adesioni alle altre offerte sono revocabili e quindi ne risulta una specie di gara con la possibilità di molteplici offerte e rilanci successivi. Per garantire il corretto svolgimento di tale gara la legge stabilisce che i rilanci non possono riguardare un quantitativo di azioni minore di quello richiesto e che la durata delle offerte è per tutte quella dell’ultima offerta.

C) Fase successiva alla scadenza del termine

Alla scadenza del termine possono presentarsi tre situazioni:

1) si è raggiunto il quantitativo richiesto

2) si è raggiunto un quantitativo inferiore

3) si è raggiunto un quantitativo superiore.

Nel primo caso non si pongono problemi essendo stato raggiunto l’obiettivo, il secondo e il terzo caso possono presentare problemi che vengono risolti in base agli schemi contrattuali utilizzati per la formulazione dell’offerta. Infatti essi possono prevedere la possibilità che l’offerta indichi il quantitativo minimo di accettazione (ciò non è ovviamente possibile per l’offerta pubblica obbligatoria totalitaria) e in tal caso se si hanno quantitativi inferiori l’offerta è inefficace. Inoltre essi possono prevedere che siano individuati i criteri di riparto in caso di accettazione superiore, criteri che devono far comunque riferimento al criterio di proporzionalità onde rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

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