Il mercato mobiliare

L’organizzazione e la regolamentazione di un mercato dei valori mobiliari e degli altri strumenti finanziari risponde al duplice scopo di agevolare la conclusione e l’esecuzione dei contratti di compravendita e di consentire la formazione di prezzi ufficiali degli strumenti finanziari scambiati. Il più antico ed il più importante mercato mobiliare regolamentato italiano è la Borsa Valori. In essa vengono negoziati titoli di massa largamente diffusi fra il pubblico (azioni di società, obbligazioni, etc) ammessi alle quotazioni ed altri strumenti finanziari collegati a titoli quotati. La disciplina della Borsa Valori, originariamente dettata da una legge del 1913 è stata più volte modificata.

L’attuale disciplina contenuta nel Tuf configura l’organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari come attività di impresa esercitata da società per azioni che rispondono a determinati requisiti ed operano sotto la vigilanza delle autorità pubbliche (Ministero del Tesoro, Consob e Banca d’Italia).

I mercati regolamentati esistenti sono stati così privatizzati con la costituzione nel 1998 della Borsa Italiana S.p.A., che gestisce la Borsa, il Mercato Ristretto e il Mercato dei derivati.

A questi mercati si è aggiunto nel 1999 il Nuovo Mercato, destinato alla negoziazione di azioni di società di medie dimensioni ad alto potenziale di sviluppo.

L’organizzazione e la gestione dei mercati sono disciplinate da un regolamento deliberato

dall’assemblea ordinaria della società di gestione.

Tale regolamento, sottoposto ad approvazione della Consob, deve fra l’altro determinare:

le condizioni di ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni; i tipi di contratto ammessi e i criteri di determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.

 

I contratti di borsa

I contratti di borsa sono contratti standardizzati che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di un determinato quantitativo di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni) individuati solo nel genere (ad esempio 1000 azioni Fiat) la cui esecuzione (individuazione e consegna delle azioni, pagamento del prezzo) è differita ad una scadenza predeterminata. I contratti di borsa rappresentano quindi vendite a termine di azioni o di altri valori mobiliari, in passato rappresentati da titoli di credito ed oggi da strumenti finanziari dematerializzati.

I contratti di borsa sono contratti standardizzati: i tipi di contratto ammessi ed i quantitativi minimi negoziabili sono stabiliti dal regolamento del mercato.

Inoltre, la negoziazione in borsa è riservata per legge a determinate categorie di intermediari professionali: Sim e imprese di investimento estere autorizzate, banche autorizzate e agenti di cambio.

Chi intende acquistare o vendere titoli quotati in borsa è tenuto perciò a rivolgersi ad uno degli intermediari abilitati conferendogli un apposito incarico scritto di acquisto o di vendita (ordine di borsa).

Salvo eccezioni, l’intermediario è a sua volta tenuto ad eseguire gli ordini ricevuti nel mercato di borsa: è così assicurata la concentrazione delle negoziazioni nel mercato in modo da garantire la significatività dei prezzi accertati ed evitare abusi a danno dei clienti.

A partire dal 1996, le negoziazioni dei titoli in borsa è effettuata con un sistema telematico che collega in un unico mercato nazionale gli operatori autorizzati.

Durante l’orario delle negoziazioni le contrattazioni si svolgono in modo continuato e i contratti sono conclusi attraverso l’abbinamento automatico degli ordini di acquisto e di vendita immessi nel sistema.

I contratti sono stipulati direttamente dagli intermediari fra di loro, in nome proprio e per conto dei rispettivi clienti.

L’esecuzione dei contratti di borsa avviene con il sistema della Stanza di Compensazione.

A scadenze periodiche gli organi della stanza di compensazione attuano la liquidazione

provvedendo alla compensazione delle partite omogenee e determinano il saldo di liquidazione per ciascun intermediario.

Un’apposita “Cassa di compensazione e garanzia” garantisce il buon fine dei singoli contratti.

È infine prevista una particolare proceduta di liquidazione dei contratti di borsa qualora uno dei soggetti ammessi alle negoziazioni incorra in una “insolvenza di mercato”.

L’insolvenza di mercato determina l’immediata liquidazione dei contratti dell’insolvente non ancora scaduti.

La liquidazione è effettuata da uno o più commissari che al termine rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito che ha valore di titolo esecutivo.

In caso di inadempimento che non dia luogo alla dichiarazione di insolvenza di mercato, la parte adempiente può avvalersi della particolare procedura di liquidazione coattiva dei contratti di borsa.

 

Contratti a contanti e a termine

Le compravendite di borsa sono sempre contratti ad esecuzione differita che hanno per oggetto strumenti finanziari individuati solo nel genere.

In particolare i contratti di borsa si distinguono in contratti “a contanti” e “a termine”.

La compravendita a contanti deve essere eseguita entro un termine massimo che decorre dalla conclusione di ciascun contratto, termine fissato di solito in 3 giorni.

Il termine di esecuzione è perciò diverso per ogni contratto stipulato.

Nei contratti “a termine”, la liquidazione invece era unica per tutti i contratti conclusi in un determinato periodo e avveniva con cadenza mensile in un giorno fissato dal calendario di borsa.

Con identica tecnica avviene tuttora la liquidazione dei contratti a premio su singoli titoli azionari. Con tale contratto, il compratore o il venditore a termine si riserva, dietro pagamento di un corrispettivo (il premio) il diritto di non darvi esecuzione. La facoltà di scelta deve essere esercitata entro un giorno predeterminato dal calendario di borsa, che precede quello fissato per la liquidazione mensile.

Proprio per la tecnica della liquidazione unica mensile, i contratti a termine erano utilizzati soprattutto per compiere operazioni speculative che si concludevano senza l’effettivo trasferimento dei titoli azionari e l’integrale pagamento del relativo prezzo, bensì solo col pagamento o la riscossione di una differenza in denaro.

Bastava infatti porre in essere prima del giorno della liquidazione mensile un’operazione contrapposta sugli stessi titoli.

Le due operazioni si compensavano e perciò in sede di liquidazione si incassava o si versava solo la differenza fra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

Gli effetti perturbativi sulle quotazioni hanno portato di recente ad una netta separazione fra mercato a contanti e mercato a termine.

A partire dal Febbraio ’96, i tradizionali contratti a termine legati alla liquidazione mensile hanno cessato di esistere, mentre sopravvive un limitato mercato dei contratti a premio, destinato tuttavia a scomparire per la scelta della società di gestione della borsa.

Nel contempo, per le operazioni a carattere puramente speculativo è stato istituito un distinto mercato: il mercato per la negoziazione degli strumenti finanziari derivati (Idem).

In tale mercato i tradizionali contratti a termine sono stati sostituiti dai contratti futures, mentre quelli a premio dai contratti di options.

Il contratto future è un contratto a termine su strumenti finanziari con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo stabilito oppure, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma di denaro pari alla differenza fra il valore dell’indice di riferimento alla stipula del contratto ed il valore dello stesso indice nel giorno di scadenza.

Con il contratto di options, invece, una delle parti, dietro pagamento di un premio, acquisisce la facoltà di acquistare (option cali) o di vendere (option put) un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio) entro un determinato termine o alla scadenza dello stesso. Nel caso di opzioni su indici di borsa si acquista invece il diritto di ricevere una somma di denaro pari alla differenza fra il prezzo di esercizio ed il valore dell’indice il giorno in cui l’opzione è esercitata o alla scadenza.

L’opzione sarà esercitata se quest’ultimo valore è superiore al prezzo di esercizio. Altrimenti l’opzione non verrà esercitata e si perderà il premio.

La negoziazione dei contratti futures e delle options avviene col sistema telematico.

La “Cassa di Compensazione e Garanzia” svolte un ruolo centrale.

Infatti non si limita ad intervenire in caso di inadempimento come nei contratti a contanti ma si interpone fra gli intermediari fin dal momento della conclusione del contratto.

Assume infatti in proprio, nei confronti di ciascuna parte, le posizioni contrattuali da regolare.

 

Il riporto

Fra i contratti di borsa rientra anche il riporto.

Il riporto è il contratto con il quale una parte (il riportato) trasferisce in proprietà all’altra parte (il riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo. Nel contempo il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, ad una determinata scadenza, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie.

Il riporto si presenta quindi come un contratto unitario che comporta un duplice trasferimento dei titoli: un trasferimento a pronti dal riportato al riportatore ed un successivo trasferimento a termine dal riportatore al riportato.

Il riporto è praticato anche fuori borsa, soprattutto dalle banche come operazione di finanziamento dei clienti.

La banca è tutelata dall’acquisto immediato della proprietà dei titoli e lucra la differenza fra il prezzo a pronti pagato (il finanziamento al cliente) ed il più elevato prezzo a termine che il riportato le dovrà corrispondere alla scadenza per riacquistare la proprietà dei titoli.

Il riporto fuori borsa può essere utilizzato anche per assicurare la temporanea disponibilità dei titoli al riportatore.

Ad esempio, chi ha bisogno di azioni per rafforzare la propria posizione in una prossima assemblea delle società, anziché acquistarle può prenderle a riporto. In tal caso l’operazione risponde ad un interesse del riportatore e per questo il prezzo a termine più basso di quello a pronti. Si parla in tal caso di diporto.

Il riporto è un contratto reale: si perfeziona cioè con la consegna, materiale o immateriale, dei titoli. Nel riporto tutti i diritti inerenti ai titoli spettano al riportato, eccezion fatta per il diritto di voto che, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

 

Lascia un commento