Il leasing operativo

Minori problemi solleva il leasing operativo, detto anche leasing diretto del produttore.

In questo tipo di leasing i beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore, che si obbliga anche a fornire una serie di servizi collaterali (assistenza, manutenzione, etc). Il leasing operativo ha in genere per oggetto beni strumentali standardizzati quali macchine fotocopiatrici.

La durata del contratto è più breve della vita economica del bene.

Si ritiene perciò che il contratto rientri nello schema della locazione e resti assoggettato alla relativa disciplina.

 

Il leasing di ritorno (lease-back)

Nel leasing di ritorno (lease-back), infine, un imprenditore vende propri beni (mobili, immobili o anche l’intero complesso aziendale) ad una società di leasing che ne paga il prezzo. Nel contempo, quest’ultima stipula col venditore un contratto di leasing avente ad oggetto gli stessi beni. Questi restano perciò nella disponibilità del venditore, che pagherà i canoni di leasing e potrà riacquistarli alla scadenza esercitando la relativa opzione.

Il lease-back può quindi costituire un utile strumento di finanziamento alternativo per un imprenditore che si trova in temporanee difficoltà economiche, anche perché possono ritenersi definitivamente superati i dubbi sulla liceità dell’operazione.

Il lease-back non è infatti assimilabile alla vendita a scopo di garanzia (vendo un bene al mio creditore col patto che questi me lo restituirà solo quando avrò estinto il mio debito), vendita che è nulla ricadendo nel divieto di patto commissorio.

Infatti nel lease-back manca un credito da garantire e soprattutto il bene resta nella disponibilità del venditore. Inoltre, la ragione del divieto di patto commissorio è quella di impedire che il debitore sia costretto a concedere in garanzia beni di valore superiore al credito concessogli, mentre nel leasing di ritorno l’importo del credito è di regola proporzionato al valore del bene trasferito.

Il lease-back non è perciò operazione che di per sé contrasta col divieto di patto commissorio.

Nullità si avrà solo quando in concreto risulti una palese sproporzione fra credito garantito e valore del bene trasferito in proprietà alla società di leasing.

 

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