La Corte costituzionale, chiamata a risolvere la questione del danno alla salute dei congiunti della vittima di un fatto illecito mortale, con la sentenza 372/1994 indusse a riconsiderare la vera funzione dello stesso 2043 (Risarcimento per fatto illecito), oltre che del 2059 (Danni non patrimoniali).

Comprendemmo cioè che le due norme non erano alternative ma complementari, la prima riferendosi alla fattispecie di responsabilità, la seconda agli effetti, cioè all’obbligazione risarcitoria.

La riscoperta del 2059 portava però seco il problema di riconciliare la norma con la tutela di quei diritti che, fruendo di tutela costituzionale, superano per il loro rango formale la limitazione ai casi determinati dalla legge, al ricorrere dei quali la norma testualmente confina l’obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale.

Poiché il caso concreto dal quale originava la rimessione alla Corte costituzionale faceva riferimento ad un fatto reato, esso portava all’applicazione del 2059, cioè al risarcimento del danno non patrimoniale inteso come danno morale.

Ma la Corte disse che limitare il risarcimento solo a quest’ultimo e non estenderlo al danno alla salute eventualmente sviluppatosi da esso sarebbe stata una conseguenza irrazionale.

Anzitutto se ambedue hanno la medesima radice, non è razionale appunto che se ne risarcisca solo uno.

Fin qui, però, si potrebbe dire, vale la discrezionalità del legislatore.

In secondo luogo – e qui l’irrazionalità sarebbe irredimibile – quello che non risulterebbe risarcito è il danno alla salute, che invece lo dovrebbe essere a preferenza del primo perché conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

Per questo secondo profilo il ragionamento a fortiori della Corte risulta ineccepibile.

Esso però, in primo luogo, tiene sul presupposto che vi sia un danno morale da risarcire e che il fatto rientri in uno dei casi determinati dalla legge previsti dal 2059, che cioè il fatto costituisca reato.

In secondo luogo, pone il problema se la stessa conclusione non si debba trarre quando i congiunti si lagnino non della morte, ma della sopravvivenza della vittima con postumi gravi della lesione subita.

In due sentenze del 1997, la 4631 e la 5530, facendosi riferimento a Corte cost. 372/1994 si esclude la risarcibilità del danno morale che non si sia convertito, così come la Consulta aveva affermato, in una patologia, cioè in un vero e proprio danno alla salute.

La questione risolta da Corte cost. 372/1994 riguardava non il danno morale ma il danno alla salute, del quale la Consulta dice che nel caso dei congiunti può derivare dal patema che costituisce il danno morale; laddove la Cassazione ha creduto di poterne ricavare una soluzione relativa al danno morale, affermando in maniera reciproca che esso può essere risarcito solo quando consegua alla lesione della salute o ad altro evento lesivo.

Questa affermazione è in linea con l’idea del danno morale come danno conseguenza, ma non può richiamare a proprio fondamento il principio di diritto formulato da Corte cost. 372/1994.

Un anno dopo la Cassazione riaffronta il problema, ma questa volta risponde direttamente alla domanda se il danno morale dei congiunti in quanto danno riflesso sia ugualmente risarcibile e se lo sia anche quando, come nel caso di specie, al fatto illecito non sia seguita la morte della “vittima prima”.

Su quest’ultimo punto correttamente la Corte rileva che dal 2059 non si può trarre una distinzione che consenta il risarcimento in caso di morte e non in caso di lesioni personali.

Quanto all’ostacolo che sembra derivare dalla natura riflessa del danno in questione, essa ritiene poi che la soluzione non possa essere fondata facendo riferimento solo al 1223 (Risarcimento del danno).

Se si dovesse applicare seriamente il 1223, il danno riflesso, in quanto conseguenza non immediata e non diretta, starebbe per definizione al di là dell’area della risarcibilità.

In ogni caso il 1223 è fuori quadro in materia di danno non patrimoniale: in primo luogo perché disciplina il danno patrimoniale, onde eventualmente ci si dovrebbe chiedere se esso sia applicabile al danno non patrimoniale per analogia; in secondo luogo perché disciplina le conseguenze nella sfera giuridica del soggetto offeso dal fatto illecito e cioè della “vittima prima” del fatto illecito, mentre il danno dei congiunti per definizione riguarda sfere giuridiche altre da quella primamente colpita dal fatto illecito.

Circa quest’ultimo punto la Cassazione, quando parla di danni riflessi come lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato (Cass. 4186/1998), echeggia il chiarimento di Corte cost. 372/1994 che ai fini del risarcimento ai congiunti occorre assumere la lesione del terzo (congiunto) quale evento dannoso integrante un’autonoma fattispecie di danno ingiusto.

Ma questo significa che siamo su un piano diverso dal quello del 1223 (Risarcimento del danno), l’applicazione del quale presuppone già compiuto, previo accertamento del nesso di causalità alla stregua degli articoli 40 (Rapporto di causalità) e 41 c.p. (Concorso di cause), il giudizio di imputabilità del danno evento.

La questione che la Cassazione deve risolvere non attiene però al danno alla salute dei congiunti, con riferimento al quale la Consulta aveva formulato il chiarimento ora riferito, bensì al danno morale dei congiunti medesimi, cioè al danno non patrimoniale nel senso tradizionale del termine, come pecunia doloris, ristoro di un patema d’animo non assunto come causa di una incrinatura della salute del congiunto.

Non si tratta di accertare la connessione causale tra la condotta imputata all’autore dell’illecito e la lesione di un diritto nella sfera del congiunto, questione di causalità del fatto, bensì di valutare l’eventuale conseguenza di disagio e di pena morale dei congiunti in seguito alla lesione patita dalla “vittima prima” dell’illecito.

Siamo perciò fuori dall’ambito di applicazione degli articoli 40 e 41 c.p.

Ma non siamo nemmeno nell’orbita del 1223, perché la conseguenza di cui si discute è di natura non patrimoniale.

L’àmbito normativo al quale riferirsi è quello da sempre proprio del danno morale: quello del 2059 (Danni non patrimoniali), che mediante la clausola dei casi determinati dalla legge si pone in presa diretta col 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno).

La questione si riduce nei termini se il danno subìto da soggetti altri dalla persona offesa dal fatto illecito che costituisce reato possa essere risarcito.

Pare del tutto persuasivo ciò che la stessa Cassazione rileva: che va fatta distinzione tra persona offesa dal reato, titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, e danneggiato civile, non necessariamente coincidente con la persona offesa.

Sul punto la lettera del 185.2 fa scaturire l’obbligo di risarcimento da ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Questo può spiegare perché sia giurisprudenza pacifica che, in caso di morte della vittima, ai congiunti spetta il risarcimento del danno non patrimoniale.

Ma allora, considerato che in caso di lesioni non mortali il danno è di identica natura ed identica è la categoria dei congiunti, non pare consentito, pena la contraddizione, negare il risarcimento nel caso di lesioni personali dalle quali ugualmente ai congiunti sia derivato danno morale.

Evidentemente l’ordinamento inquadra i congiunti in un àmbito particolare nel quale dà per scontato che il danno da essi subìto debba rilevare ai fini del risarcimento.

L’identità di atteggiamento di altri ordinamenti conferma in questa diagnosi, e la ragione di esso sembra la stessa che abbiamo ritenuta stare alla base del risarcimento domandato dai congiunti che facciano valere la lesione della loro salute: una sorta di immedesimazione della sorte dei congiunti in quella della vittima onde la tutela di per sé propria di quest’ultima si comunica tout court ad essi.

Cass. 1516/2001 ha complicato il cammino del danno morale dei congiunti come danno risarcibile.

Qui la contraddizione tra danno riflesso e danno diretto viene addirittura messa a base della decisione, senza la consapevolezza che, ove di danno diretto, cioè anzitutto di lesione, in capo ai congiunti si voglia parlare, è preclusa la via del 1223 (Risarcimento del danno), al quale invece la Cassazione mostra di far capo anche con riguardo al danno morale, affermando che la regolarità causale richiamata dalla norma rende risarcibili le conseguenze ordinarie e normali del fatto.

Né giova, al fine di asseverare l’applicabilità del 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), affermare apoditticamente che siamo certamente in presenza di un fatto reato plurioffensivo, quando si tratta, come nella specie, di lesioni personali.

Se fosse vera la plurioffensività di tale reato, da essa dovrebbe scaturire una condanna penale non solo per le lesioni o l’omicidio della “vittima prima”, ma pure per il danno di seconda battuta che coglie soggetti ulteriori rispetto a questa, mentre è chiaro che la condanna per l’omicidio o le lesioni è la stessa sia che la vittima abbia sia che non abbia congiunti.

Infine non risponde al vero ciò che nella sentenza 1516/2001 si afferma: che la Consulta abbia inteso “costituzionalizzare” il danno morale.

A volerlo intendere nella maniera più corretta possibile, tale assunto dovrebbe significare che un danno morale può esser risarcito quando discende dalla lesione di un diritto costituzionalmente garantito.

La questione risolta da Corte cost. 372/1994, poiché riguardava i congiunti e non la “vittima prima” del fatto illecito, partiva invece dal dolore causato ai congiunti dalla morte di quest’ultima per giungere al danno alla salute nel quale fosse degenerato il dolore medesimo.

Cass. S.U. 2515/2002 ha fatto ancora riferimento all’idea del reato plurioffensivo quando ha riaffrontato la questione se il danno morale sia risarcibile anche in assenza di danno biologico.

È stato necessario appianare un contrasto all’interno della Sezione III, la quale nelle sentenze 4631 e 5530 del 1997, ritenendo di fare corretta applicazione di Corte cost. 372/1994, aveva affermato che il danno morale, in quanto danno conseguenza, sarebbe risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica dell’offesa o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale.

L’affermazione è in sé corretta ed è corollario del danno morale come danno conseguenza.

Bisogna però aver chiaro che in realtà Corte cost. 372/1994 affermò la risarcibilità del danno alla salute originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo.

Qui il danno morale sta prima della lesione della salute, ma si tratta del danno patito dai congiunti, il quale presuppone in ogni caso la lesione subita dalla “vittima prima”.

Non potendo muovere, nel caso di specie, dalla lesione della salute, le Sezioni unite ritornano al luogo normativo già da sempre proprio del danno non patrimoniale inteso come danno morale: il 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), al quale fa rinvio il 2059 c.c. (Danni non patrimoniali).

Il reato è quello di disastro colposo e la Corte ha miglior gioco nell’utilizzarne la natura plurioffensiva al fine di risolvere positivamente la questione del risarcimento: in quanto – essa dice – con l’offesa al bene pubblico dell’ambiente concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat, patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.

Il principio di diritto ora formulato dalle Sezioni unite si riferisce alla “vittima prima” del fatto responsabilità, non riguarda il danno ai congiunti: la controversia nasceva dalla vicenda di Seveso, in un caso nel quale un danneggiato diretto non aveva dato la prova del danno alla salute.

Nel caso in cui si volesse applicare tale principio alla materia del danno ai congiunti, poiché fare punto fermo sulla natura plurioffensiva del reato significa ritornare alla necessità di identificazione del soggetto danneggiato come soggetto offeso dal reato, la conseguenza sarebbe l’alternativa tra ritenere in maniera apodittica, come aveva fatto Cass. 1516/2001, la natura plurioffensiva del reato anche quando questa non ricorra, o negare il risarcimento del danno morale.

Sembra perciò più lineare la strada prescelta da Cass. 4186/1998, quando ha precisato che il soggetto danneggiato dal reato, come tale titolare di un diritto al risarcimento in base al 185 c.p., non è necessariamente e soltanto la persona offesa dal reato.

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