Nel contratto d’albergo, l’albergatore, contro un corrispettivo in denaro, si obbliga ad alloggiare il cliente in uno o più locali dell’albergo, convenientemente mobilitati e forniti di adeguati servizi e – di solito – a fornirgli le bevande e i cibi richiesti.

Il codice regola la responsabilità dell’albergatore nell’ipotesi in cui il cliente subisca la sottrazione, la perdita o il deterioramento delle cose che ha con sé (art. 1783); e precisamente, si distinguono 2 ipotesi:

  1. a) e cioè, l’ipotesi in cui dal cliente le cose sono state consegnate in custodia all’albergatore, o che questi ha rifiutato di ricevere pur avendo l’obbligo di accettarle (art. 1784);
  2. b) e l’ipotesi in cui si tratta di cose dal cliente portate in albergo (intendendosi per tali, oltre a quelle nell’alloggio, anche quelle consegnate all’albergatore o ad un suo dipendente onde vengano custodite fuori dell’albergo per il periodo in cui il cliente dispone dell’alloggio).

Nella prima ipotesi (a), la responsabilità dell’albergatore è illimitata; mentre nella seconda (b), la sua responsabilità è limitata al valore della perdita “sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata”.

Da questa responsabilità (sia illimitata sia limitata) l’albergatore può liberarsi solo provando che la perdita o il deterioramento “sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa” (art. 1785).

Il cliente, appena constata il danno, ha l’obbligo di denunciarlo senza ingiustificato ritardo all’albergatore, altrimenti questi non ne risponde, a meno che si tratti di danno causato da colpa grave, sua o dei suoi familiari o dipendenti. Infatti, i patti o le dichiarazioni volte ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore sono nulli.

Tuttavia è opportuno specificare che, questa disciplina della responsabilità non si applica ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi; pertanto, se veicoli o animali vengono affidati alla custodia dell’albergatore, questi è obbligato come depositario (art. 1766), e quindi deve custodirle con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768), sottraendosi ad ogni responsabilità solo se prova che il danno è dipeso da una causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1780).

La stessa responsabilità degli albergatori, è prevista per gli imprenditori titolari di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili (ad esempio, campeggi turistici: art. 1786).

 

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