Mediante gli accordi con l’UE oggi: l’attività della comunità si esplica attraverso organi propri in posizione di autonomia/indipendenza, destinatari delle norme possono esser direttamente gli imprenditori operanti in un dato settore, il Tribunale di primo grado e corte di giustizia tutelano gli interessi degli stati e imprenditori nell’ordinamento Ue. Quindi verso gli imprenditori sono applicabili norme dell’ordinamento statuale e quelle dell’ordinamento della comunità: norma comunitaria vince, con tuttavia i contro limiti dell’ordinamento italiano. L’ordinamento comunitario attribuisce al diritto commerciale un rilievo europeo e su questo punto si rilevano tre ordini di iniziative che si riscontrano nell’attività degli organi delle comunità europee: elaborazione di un diritto europeo accanto a quello proprio dei singoli stati della Comunità (esempio: convenzione sul brevetto comunitario), d’altra parte l’armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli stati (esempio: direttive sul diritto delle società, bancario, delle assicurazioni) e infine la ricerca di una disciplina uniforme sulla base di una convenzione internazionale (esempio: progetto preliminare di convenzione relativo al fallimento). Oltre a ciò poi l’art 3 TCE vuole eliminare tra gli stati membri gli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Legge comunitaria: approvata ogni anno entro il 31 gennaio dal Parlamento, deve, tra le altre cose, attuare direttive comunitarie ancora inapplicate, dettare linee guida in tema d’applicazione di direttive, introdurre principi comunitari ecc.

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