I singoli atti come elementi dell’attività imprenditrice: conseguenze giuridiche

L’attività dell’imprenditore si risolve in concreto in una serie di atti singoli collegati tra di loro in vista dello scopo che l’imprenditore stesso persegue. A seconda dell’oggetto dell’impresa potrà trattarsi di atti di compravendita, di assicurazione o trasporto, di operazioni di credito o di atti di mediazione, commissione o spedizione. La disciplina dell’atto singolo non subisce in linea di principio modificazioni per il solo fatto di essere inserito nell’esercizio di una impresa e infatti che l’atto sia compiuto nell’esercizio dell’impresa o al di fuori di essa, il regime giuridico rimane identico e identici rimangono gli effetti prodotti dall’atto.

Tuttavia il collegamento che si pone tra i vari atti non è privo di ogni rilevanza per il diritto in quanto determina particolari atteggiamenti e particolari problemi di cui il diritto deve tenere conto. Infatti l’attività imprenditrice ha particolari esigenze che ovviamente si riflettono sulla struttura degli atti. Ad esempio possiamo pensare all’esigenza nell’impresa di uniformare la propria attività a determinate direttive cui si ricollega il fenomeno della predisposizione di condizioni generali di contratto o dei contratti di adesione sulla base di formulari già predisposti, o alla possibilità di far credito ai clienti (credito al consumo) cui si ricollega il fenomeno della vendita a rate.

Naturalmente tali fenomeni potrebbero realizzarsi anche al di fuori dell’impresa ma sarebbe un caso eccezionale in quanto è proprio nell’impresa che essi si sviluppano e trovano la loro normale applicazione. I particolari fenomeni che si verificano nell’esercizio dell’impresa determinano quindi l’applicazione di principi particolari ma sono proprio le particolari caratteristiche che gli atti assumono quando sono inseriti in una attività imprenditrice a giustificare la specialità della disciplina giuridica applicata e non il fatto stesso della inserzione dell’atto nell’esercizio dell’impresa.

Inoltre occorre segnalare anche l’esigenza sempre più sentita della tutela del consumatore che ha delineato una distinzione tra i contratti in cui entrambe le parti intervengono come professionisti e quelli dove una parte appunto si presenta come consumatore, dando luogo ad una vasta produzione di leggi speciali di cui la gran parte è stata inserita nel codice del consumo del 2005.

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