Sono un nuovo istituto introdotto nella legge fall. dal d.l. 35 del 14/3/2005 come ulteriore strumento per la soluzione delle crisi d’impresa alternativo al fallimento. Sono accordi stipulati fra l’imprenditore ed una maggioranza qualificata di creditori.

Gli accordi vanno distinti dal concordato p. in quanto non costituiscono un concordato giudiziale (perché non vengono stipulati nell’ambito di una procedura giudiziale) e di massa (in quanto secondo l’opinione prevalente vincolano solo i creditori che vi aderiscono).

Vanno anche distinti dai piani di risanamento. Questi ultimi, però presentano un elemento di grave incertezza in quanto sono esibiti al giudice solo a fallimento aperto, per contrastare  l’azione revocatoria del curatore. Gli accordi si strutturazione invece, proprio perché sottoposti a controllo giudiziale preventivo, conferiscono certezza nei confronti di un’eventuale successiva revocatoria.

L’imprenditore è libero di pattuire con i creditori aderenti le modalità più opportune, e non è vincolato all’integrale pagamento dei creditori privilegiati. All’accordo devono aderire i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese. Dal momento della sua pubblicazione acquista efficacia. Sempre dalla data di pubblicazione nel R.I. decorrono (30 giorni) i termini entro cui i creditori ed ogni altro interessato possono opporre opposizione.

Trascorso tale termine, il tribunale decide sull’omologazione con decreto motivato. La presentazione della domanda di omologazione produce automaticamente, nei confronti dei creditori anteriori il divieto d’intraprendere azioni esecutive o individuali per un periodo di 60 giorni.

 

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