Estinzione del mandato

Norme specifiche sono dettate per alcune cause di estinzione del mandato.

In via di principio, il mandante può in ogni momento revocare l’incarico conferito al mandatario, dandogli un congruo preavviso se il mandato è a tempo indeterminato. Dovrà però risarcire i danni subiti dal mandatario, se il mandato è oneroso e non ricorre una giusta causa.

Il mandato è revocabile anche se le parti hanno espressamente pattuito che è irrevocabile. In tal caso però, sempre in assenza di giusta causa, il mandante è tenuto al risarcimento dei danni anche se il mandato è gratuito.

È invece irrevocabile il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo, salvo che non sia avvenuta la realizzazione dell’interesse del mandatario o del terzo. Infine, se il mandato è collettivo, la revoca non ha effetto se non è fatta da tutti i mandati, salvo che non sussista giusta causa.

Il mandatario può sempre rinunziare al mandato conferitogli, ma deve risarcire i danni al mandante se non ricorre una giusta causa. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario. Il mandato si estingue in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario. Si estingue, infine, in caso di fallimento del mandante o del mandatario.

 

Commissione e spedizione

Commissione e spedizione sono sottotipi di mandato senza rappresentanza.

La commissione è un mandato che ha per oggetto esclusivo l’acquisto o la vendita di beni, per conto del committente ed in nome del commissionario.

L’attività del commissionario, che è sovente un imprenditore, è perciò quella di concludere contratti di compravendita in nome proprio e per conto del committente.

Classico è l’esempio dei commissionari delle case automobilistiche.

Il commissionario ha diritto ad un compenso, di regola costituito da una percentuale sul valore dell’affare, denominata provvigione.

Se il committente revoca l’incarico prima della conclusione dell’affare, al commissionario spetta ugualmente una parte della provvigione, determinata tenendo conto delle spese sostenute e dell’opera prestata.

Le disposizioni più significative sono tuttavia quelle che regolano l’entrata del commissionario nel contratto e lo star del credere.

  • La prima norma introduce una parziale deroga al divieto del mandatario di acquistare per sé quanto ha avuto incarico di vendere, nonché di fornire egli stesso le cose che ha avuto incarico di comprare.

Infatti, se la commissione ha per oggetto titoli, divise o merci aventi un prezzo ufficiale di

mercato, il commissionario può rendersi contraente in proprio, salvo che il committente non abbia disposto diversamente. Può cioè acquistare per sé le cose che ha avuto l’incarico di vendere e può vendere egli stesso le cose che ha avuto l’incarico di acquistare. L’esistenza di un prezzo corrente, oggettivamente accertabile, esclude infatti il pericolo che il commissionario anteponga i propri interessi a quelli del committente.

Inoltre, il commissionario ha ugualmente diritto alla provvigione.

Il commissionario si rende responsabile nei confronti del committente per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo.

Il commissionario ha diritto in tal caso ad uno speciale compenso, di solito nella forma di un supplemento di provvigione. La spedizione è un contratto di mandato con il quale lo spedizioniere si obbliga a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto, nonché a compiere le operazioni accessorie.

Netta è perciò la distinzione fra trasporto e spedizione: il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto mentre lo spedizioniere si obbliga invece a stipulare con un vettore un contratto di trasporto per conto del mandante.

Nella pratica, però, non sempre è agevole distinguere fra le due figure.

Scarna è la disciplina specifica del contratto di spedizione.

Lo spedizioniere deve seguire le istruzioni del committente ed in mancanza deve operare secondo il miglior interesse dello stesso. Deve inoltre accreditare al committente i premi, gli abbuoni ed i vantaggi di tariffa ottenuti.

In caso di revoca dell’incarico, il committente è tenuto a rimborsare allo spedizioniere le spese sostenute ed a corrispondergli un equo compenso per l’attività svolta.

 

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