La donazione

I patti successori istitutivi comprendono le donazioni a causa di morte, cioè donazioni sospensive subordinate alla morte del donante. Hanno funzione tipica del testamento, di liberalità successoria. Però tale liberalità renderebbe irrevocabile l’attribuzione violando quindi il principio della libertà testamentaria.

Al contrario, Il divieto dei patti successori non è applicabile alle donazioni con riserva di usufrutto, con la quale il donante riserva a sé o ad altri il diritto di usufrutto vita natural durante.

La donazione con riserva di usufrutto comporta il trasferimento della nuda proprietà al donatario. Con la morta del donante il donatario consegue la piena proprietà del bene quale effetto legale dell’estinzione dell’usufrutto che non incide sulla causa donativa.

Il divieto dei patti successori non è applicabile, anche, alla donazioni con clausola di premorienza, ossia donazione che si risolve in caso di premorienza del donatario.

Se invece la donazione è sospensivamente condizionata alla premorienza del donante, l’effetto si ha nel caso di morte del donante. Si ha quindi la tipica causa di morte, che attribuisce un diritto all’erede per quanto il titolare sarà morto. Si ha quindi violazione del divieto.

 

Mandato postmorte

È un mandato che avrà esecuzione dopo la morte del mandante. Il mandato è un contratto ex art.1703cc che si perfeziona con l’accordo delle parti, dove il mandatario si obbliga a compere atti giuridici per conto del mandante.

Pertanto, nel mandato post morte, il mandatario deve avere espresso il suo consenso prima della morte del mandante perché il contratto sia efficace 1329/2c.. La morte del mandate estinguerebbe il mandato 1722 n.4cc., tuttavia, la legge prevede che il mandato non si estingue se conferito nell’interesse dello stesso mandatario o di un terzo, qual è appunto il mandato post morte. Purché il mandato non violi il divieto dei patti successori, cioè importi l’attribuzione di diritti patrimoniali successori come ad esempio la disposizione con la quale il mandatario è incaricato di consegnare ad un terzo dei titoli al portatore. Viceversa, il mandato post morte per la semplice esecuzione di atti dispositivi di beni già usciti dal patrimonio del de cuius è ammissibile.

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