Con questo la legge tutela le opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono a scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia qualunque sia il modo o la forma di espressione. (tutto ciò esteso alle fotografie di carattere creativo, ai programmi per elaboratore, alle banche dati, alle opere di disegno industriale). Oggetto della tutela giuridica è sempre una creazione ma la sostanza creativa risiede tutta o quasi nella forma cioè nel modo originale in cui, nei diversi tempi, la personalità umana si manifesta. Non interessa l’effettivo valore letterario od artistico: la legge tutela le manifestazioni del pensiero come tali in quanto espressione della personalità umana non per la utilità pratica che possono avere. C’è allora una profonda diversità con le invenzioni industriali che sono tutelate dalla legge proprio per la loro utilità pratica. L’acquisto del diritto d’autore si attua immediatamente con la creazione dell’opera proprio perché l’opera d’ingegno ha valore autonomo per il solo fatto che è creata e non è subordinato alla registrazione od a altri presupposti formali;la tutela giuridica pur essendo temporanea ha tradizionalmente una durata eccezionalmente lunga e si attua a prescindere da qualsiasi utilizzazione pratica dell’opera,riconoscendo all’autore il cosiddetto diritto d’inedito  (cioè il diritto ad impedire la divulgazione dell’opera), E’ prevista comunque una registrazione delle opere dell’ingegno,ma tale registrazione a differenza delle invenzioni industriali non ha effetti costitutivi,ma soltanto effetti amministrativi o probatori.

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