I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società; la loro funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa (cosiddetta funzione produttiva dei conferimenti). Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promossi dai soci costituisce il capitale sociale nominale da società. La disciplina è ispirata da una duplice finalità:

a) quella di garantire che i conferimenti promossi dei soci vengano effettivamente acquisiti dalla società;

b) quella ulteriore di garantire che il valore assegnato dei soci conferimenti sia veritiero. Ne consegue che ai soci debba essere assegnato un numero di azioni proporzionale alla quota del capitale sottoscritto e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Ciò che è necessario e sufficiente è che il valore globale delle azioni non sia inferiore al capitale sottoscritto, ma non è necessario che la ripartizione delle azioni tra i soci sia proporzionale al conferimento di ciascuno.

Conferimenti in danaro

Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in danaro se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente (art. 2342, 1 comma). E’ disposto l’obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale (art. 2342, 2 comma). Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento ai soci i versamenti ancora dovuti. Né sono tenuti a rispettare eventuali termini stabiliti nell’atto costitutivo.

Le azioni non interamente liberate sono trasferibili, ma devono essere necessariamente nominative e dal titolo deve risultare i versamenti ancora dovuti. In caso di trasferimento delle azioni l’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale che sul socio alienante. La responsabilità dell’alienante è però limitata nel tempo ed ha carattere sussidiario. Permane infatti solo per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento del libro dei soci.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. La società può avvalersi di una procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso, previa pubblicazione di una diffida sulla Gazzetta Ufficiale. Se la vendita coattiva non ha esito, gli amministratori possono escludere il socio della società, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tentare di rimetterle in circolazione entro l’esercizio. se anche questa possibilità è vana, la società deve annullare le azioni rimaste invendute e ridurre il capitale sociale.

 

I conferimenti diversi dal denaro

Non ogni entità economica diversa dal denaro può essere conferita in società per azioni o può formare oggetto di conferimento imputabile al capitale sociale. È espressamente stabilito “che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi” (art. 2342, 5 comma), in quanto è difficile dare una valutazione oggettiva ed attendibile di tali prestazioni. Perciò, le prestazioni d’opera possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie distinte dai conferimenti.

Limitazioni sono poi state introdotte anche per quanto riguarda i conferimenti dei beni in natura e dei crediti, ai quali si applicano comunque principi già esposti per le società di persone quanto alla garanzia cui è tenuto il socio conferente ed al passaggio dei rischi. Il terzo comma dell’attuale art. 2342 dispone che “le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione”. Il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito, una volta che sia venuta ad esistenza con il completamento del procedimento di costituzione.

È invece da ritenersi ammissibile il conferimento di diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l’effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità. Funzione primaria dei conferimenti è quella di dotare la società dei mezzi utili per lo svolgimento dell’attività produttiva, non invece anche quella di formare un patrimonio aggredibile dai creditori (cosiddetta funzione di garanzia).

 

La valutazione

I conferimenti diversi dal denaro devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione regolato dall’art. 2343 (parzialmente modificato della riforma del 2003), per garantire una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti e per evitare che agli stessi venga attribuito un valore nominale superiore a quella reale. Il procedimento di valutazione si articola in più fasi.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale. La stima deve contenere una serie di indicazioni e in particolare deve attestare che ” il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo”. La relazione deve essere legata all’atto costitutivo e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio. Entro sei mesi dalla costruzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e devono, eventualmente, procedere alla revisione della stima. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili.

Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni scoperte. Il socio, per non vedere ridurre la propria partecipazione, potrà versare la differenza in danaro oppure potrà recedere dalla società. In caso di recesso, il socio avrà diritto alla restituzione del bene in natura, qualora sia possibile. I risultati della revisione devono essere comunicati al socio.

 

Gli acquisti potenzialmente pericolosi

L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere in passato eluso attraverso un semplice espediente. Chi intendeva conferire un bene in natura figura nell’atto costitutivo con un socio che si era obbligato a conferire denaro; appena costituita la società vendeva alla stessa il bene, per un importo corrispondente alla somma dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito di apporto si estingueva per compensazione.

Questo pericolo è però oggi neutralizzato dall’art. 2343 – bis. In base a tale disposizione, l’acquisto da parte della società di beni o crediti dai promotori, dai fondatori, dei soci attuali o dagli amministratori necessitano della preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria e l’alienante deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale quando:

a) il corrispettivo pattuito è pari o superiore al decimo del capitale sociale;

b) l’acquisto è compiuto nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Sono tuttavia esenti da tale disciplina ” gli acquisti che siano effettuati in condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società”.

 

Le prestazioni accessorie

Oltre all’obbligo di conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche contenuto, durata, modalità e compenso (art. 2345). Le prestazioni accessorie costituiscono un utile strumento per vincolare stabilmente soci ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento.

Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominate e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in testa all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie. Salvo diversa clausola statuarie, tali obblighi possono essere modificati con il consenso di tutti soci.

 

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