I conferimenti costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società: la loro funzione essenziale è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Il valore dei conferimenti costituisce il capitale sociale nominale della società. La S.p.A. prevede un’articolata disciplina per i conferimenti, assente invece nelle società di persone.

Lo scopo è duplice:

  1. garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società
  2. garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero.

I conferimenti in danaro

Nella società per azioni i conferimenti devono essere effettuati in denaro se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente.

Per garantire fin dalla costituzione della società l’effettività almeno parziale del capitale, è disposto l’obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro o dell’intero ammontare se si tratta di società unipersonale.

Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento delle azioni l’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale (acquirente delle azioni) sia sull’alienante.

Sempre per agevolare l’acquisizione dei conferimenti in denaro, è poi dettata una speciale disciplina qualora il socio non esegua il pagamento delle quote dovute.

Innanzitutto il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Inoltre, in luogo della normale azione giudiziaria per la condanna all’adempimento e l’esecuzione forzata, la società può avvalersi di una più celere procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso.

A tal fine la società è tenuta prima di tutto ad offrire le azioni agli altri soci. In mancanza di offerte, la società può far vendere le azioni a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato. Se la vendita coattiva non ha esisto, gli amministratori possono escludere il socio dalla società, trattenendo i conferimenti già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società e questa può ancora tentare di rimettere in circolazione entro l’esercizio.

Svanita anche quest’ultima possibilità, la società deve annullare le azioni rimaste invendute riducendo il capitale sociale per pari ammontare.

I conferimenti diversi dal danaro

Diversamente da quanto visto per le società di persone, nella S.p.A. non tutti i beni diversi dal denaro possono essere conferiti.

È infatti espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

La difficoltà di dare una valutazione oggettiva a tali prestazioni mal si concilia con l’esigenza di garantirne l’effettiva acquisizione da parte della società.

Perciò, le prestazioni di opera o di servizi possono oggi formare oggetto solo di prestazioni

accessorie distinte dai conferimenti.

Limitazioni sono poi state introdotte anche per quanto riguarda i conferimenti di beni in natura e dei crediti.

Infatti è stabilito che le azioni corrispondenti a tali conferimenti “devono essere integralmente

liberate al momento della sottoscrizione”, vale a dire che il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito.

Questa norma preclude l’apporto a titolo di conferimento di cose generiche, future o altrui, nonché di prestazioni periodiche di beni (conferimenti con effetti obbligatori).

È invece da ritenersi ammissibile il conferimento di diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l’effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità.

Resta conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (ad esempio diritti di brevetto per marchi o per invenzioni industriali).

 

La valutazione

I conferimenti diversi dal denaro, tanto se effettuati in sede di costituzione della società quanto se effettuati in sede di aumento del capitale sociale, devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione.

Si vuole così assicurare una valutazione oggettiva e veritiera di tali conferimenti e soprattutto evitare che agli stessi venga complessivamente assegnato un valore nominale superiore a quello reale.

Il procedimento di valutazione si articola in più fasi. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale. La stima deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio: entro 6 mesi dalla costituzione della società gli amministratori devono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.

Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto a quello per cui avviene il conferimento, la società deve ridurre il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.

Al socio è però concessa una duplice alternativa per non vedere così ridotta la propria partecipazione: può versare la differenza in denaro oppure può recedere dalla società.

L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva in passato essere eluso attraverso un semplice espediente.

Chi intendeva conferire un bene in natura figurava nell’atto costitutivo come socio che si era obbligato a conferire denaro ma poi, appena costituita la società, vendeva alla stessa il bene per importo pari alla somma da lui dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito si estingueva per compensazione.

Questo pericolo è oggi neutralizzato in quanto il codice civile prevede che l’apporto di beni da parte di promotori, fondatori o amministratori richiede la preventiva autorizzazione e la presentazione da parte dell’alienante della relazione giurata di stima di un esperto.

In caso di violazione di tale disciplina l’acquisto resta valido, ma gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni alla società.

 

Le prestazioni accessorie

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche contenuto, durata, modalità e compenso.

Ad esempio, l’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società.

Le prestazioni accessorie costituiscono utile strumento per vincolare i sodi ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento.

Le azioni per prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in testa all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Inoltre, salvo diversa clausola statutaria, tali obblighi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

 

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