La formazione del bilancio di esercizio della società cooperative è integralmente assoggettata alla disciplina dettata per la società per azioni. Le cooperative di maggior dimensione devono sottoporre al bilancio a revisione obbligatoria da parte di una società di revisione.
Per rafforzare la consistenza del patrimonio sociale, la percentuale degli utili netti annuali da destinare a riserva legale 6 volte più elevata rispetto la società per azioni: il 30%, anziché il 5%.
La legge 59/1992 ha poi introdotto l’obbligo di destinare il 3% degli utili netti annuali ad apposito ” ai fondi mutualistici in per la promozione e sviluppo della cooperazione “. Si tratta in sostanza di una forma di auto contribuzione obbligatoria, finalizzata alla promozione al finanziamento di nuove imprese.
Infine sono posti limita la distribuzione fra soci degli utili residui: al riguardo l’attuale disciplina introduce una netta distinzione fra società cooperativa mutualità prevalente e altre società cooperative.
Per queste ultime sufficiente che l’atto costitutivo fissi la percentuale massima dei dividendi che possono essere ripartiti tra soci sovventori.
Disciplina più restrittiva è invece prevista dalla società cooperative a mutualità prevalente ( art. 2514 ): in data l’attuale disciplina che sostanzialmente ricalca quella prevista dalla legge Basevi, gli statuti di tale società devono prevedere:
1) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali ;
2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo;
3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4) l’obbligo di devolvere in caso di scioglimento della società l’intero patrimonio sociale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In tutte le società cooperative per rafforzare la consistenza patrimoniale della società possono essere distribuiti dividendi, solo se il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.
Dagli utili ( in remunerazione del capitale) vanno tenuti distinti i ristorni: questi costituiscano rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni e servizi acquistati dalla cooperativa ( cooperativa di consumo) a prezzo di mercato, ovvero l’integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio ( cooperative di produzione e di lavoro).
Costituiscono quindi uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori vantaggio mutualistico derivante da rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa.
Possono essere distribuiti anche mediante aumento gratuito del capitale sociale ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.