La ripartizione di competenze fra assemblea e amministratori in merito alla gestione dell’impresa sociale è in larga parte rimessa all’autonomia statutaria. Si pone il dubbio se l’atto costitutivo possa concentrare tutti i poteri gestori in capo ai soci attribuendo ad essi anche l’amministrazione della società, dati gli ampi spazi concessi all’autonomia statutaria. In mancanza di diversa previsione statutaria resta ferma la regola che l’amministrazione è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione, anche se l’adozione del metodo collegiale non è inderogabile. L’atto costitutivo può infatti prevedere che le relative decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Tuttavia, (la novità) l’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non collegialmente, ma disgiuntamente o congiuntamente come nelle società di persone.

Devono comunque essere decise con il metodo collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dell’aumento di capitale per delega. Coincide con quella prevista per la s.p.a. la disciplina del potere di rappresentanza degli amministratori. Però i contratti conclusi dagli amministratori con rappresentanza in conflitto di interessi possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Possono inoltre essere impugnate entro 90 giorni le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi, qualora cagionino un danno patrimoniale alla società. Riguardo all’azione di responsabilità si prevede:

  • È affermata la responsabilità degli amministratori verso la società e verso i singoli soci o terzi direttamente danneggiati, ma non si fa menzione della responsabilità verso i creditori sociali.
  • Responsabili solidamente con gli amministratori sono anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi e quindi i soci che di fatto, anche se non formalmente, amministrano la società.
  • Infine e soprattutto, l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio, il quale può altresì chiedere, come provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità nella gestione della società.

L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore determinandone competenze e poteri. Nella s.r.l. la nomina del collegio sindacale è però obbligatoria solo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la s.p.a. o se non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di esercizio in forma abbreviata.

In tal caso la disciplina del collegio sindacale è quella propria della s.p.a. anche se si chiarisce che non è necessaria anche la nomina di un revisore. Il controllo contabile è esercitato dallo stesso collegio sindacale.

Nelle società dove manca il collegio sindacale alcuni dei poteri di controllo propri dei sindaci sono riconosciuti direttamente ai soci che non partecipano all’amministrazione. Ogni socio non amministratore ha diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali e documenti relativi all’amministrazione, compresi libri e scritture contabili della società.

 

Bilancio, cambiamenti nel capitale sociale e scioglimento della società

La redazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili segue la stessa disciplina dettata per la s.p.a. Sono invece disciplinate le modifiche dell’atto costitutivo con disposizioni che presentano qualche differenza rispetto alla s.p.a. in tema di variazioni del capitale sociale. E’ espressamente prevista e disciplinata la delega degli amministratori per l’aumento del capitale sociale a pagamento.

La determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio è integralmente rimessa all’atto costitutivo, fermo restando che la decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere iscritta nel registro delle imprese. Quindi ricalca quella prevista per la s.p.a. la disciplina dell’aumento reale del capitale sociale mediante nuovi conferimenti. Tuttavia, l’esclusione del diritto di opzione è possibile solo se espressamente prevista dallo statuto ed in tal caso i soci che non hanno consentito alla decisione hanno diritto di recesso dalla società.

Inoltre, l’esclusione del diritto di opzione non è consentita quando l’aumento del capitale sociale è resa necessaria da una riduzione dello stesso per perdite.

Coincidente con quella della s.p.a. è infine la disciplina della riduzione reale e nominale del capitale sociale, fermo restando che il limite minimo del capitale sociale da rispettare nella riduzione per perdite è di 10.000 euro. Tuttavia, in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. Lo scioglimento della società è disciplinato unitariamente per tutte le società di capitali e quindi come la s.p.a.

 

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