L’art. 2317 co. 2 dispone che fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società ed i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2297 (diritto dei creditori particolari del socio di chiedere la liquidazione della sua quota e diritto dei creditori sociali di agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale) .

Resta comunque fermo il divieto di agire contro i soci oltre i limiti della rispettiva responsabilità. Tale elemento viene ricordato nel secondo comma dell’art. 2317, il quale tuttavia pone una riserva: salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali . Questa espressione è così ampia da comprendere qualsiasi atto con cui si prende parte all’amministrazione, sia autorizzando determinate operazioni (art. 2320 co. 2), sia trattando o concludendo affari in forza di procura speciale (art. 2320 co. 1). Resta invece esclusa dalla categoria operazioni sociali l’attività materiale svolta sotto la direzione degli amministratori (art. 2320 co. 2).

L’art. 2297 viene richiamato anche per quello che riguarda la presunzione di rappresentanza di ogni socio che agisce per la società (co. 2).

 Situazione diversa dall’accomandita irregolare è quella dell’accomandita con un socio occulto. Se questi debba essere considerato accomandante o accomandatario dipende dagli elementi di prova adottati da chi ne assuma l’esistenza.

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