Cass. civ., sez. II, 29.01.2002, n. 1155

TRASCRIZIONE E CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI – Domanda giudiziale – Opponibilità della sentenza ai successori a titolo particolare – Partecipazione al giudizio

Il fatto

Tizio e Caio, rispettivamente alienante ed acquirente, si accordano per la compravendita di alcuni terreni. Tizio conviene Caio in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto adducendo che la somma pattuita non era in realtà adeguata al valore dei terreni; Caio, in via riconvenzionale, lamenta il mancato rilascio del bene da parte dell’alienante. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda di Tizio, dichiara risolto il contratto per inadempimento di entrambi i contraenti.

Caio ricorre in appello e la corte, convalidata l’offerta reale, condanna Tizio al rilascio dei terreni compravenduti, purchè Caio si impegna a depositare la somma corrispondente al prezzo presso un istituto di Credito , per ovviare alla sua reticenza dolosa.

Poiché Caio manca di depositare la somma, la Cassazione revoca la sentenza della Corte di Appello e dispone la restituzione dei terreni a Tizio.

Contro tale sentenza Caio ricorre nuovamente in Cassazione, opponendo la nullità della stessa poiché il tribunale di primo grado non aveva rilevato che dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta addirittura dalla stessa parte appellata che i beni risultavano gravati da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, riguardanti altri soggetti e, pur dando atto della necessità che in una tale evenienza sarebbe stato necessario citare gli interessati, non ha disposto l’integrazione del contraddittorio.

Decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso.

La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall’art 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all’attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio.

Costituisce un onere che, in relazione alla norma dell’art. 111 c.p.c., opera nel senso di rendere possibile che l’efficacia della sentenza retroagisca secondo i principi generali (ove a ciò non osti la sua particolare natura) al momento della domanda giudiziale e si svolga, comunque, anche rispetto a coloro che, nelle more del giudizio, si siano resi acquirenti, a titolo particolare, del diritto controverso o abbiano acquistato diritti in base a un atto trascritto o iscritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale; questi, per non avere partecipato al giudizio, potrebbero respingere gli effetti della sentenza pronunciata nei confronti del loro dante causa, qualora, mediante la trascrizione, l’esistenza della domanda giudiziale non fosse portata a loro conoscenza prima dell’acquisto del bene a cui inerisce il diritto litigioso.

Il suddetto sistema normativo non solo non prevede alcuna norma prescrivente la partecipazione al giudizio dei terzi che hanno acquistato diritti in virtù di atti soggetti a trascrizione o iscrizione, ma appunto è dettato proprio per l’ipotesi che essi non partecipino al giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio “de quo”.

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