La previsione normativa di una copertura assicurativa certa e completa, non esclusa dalla colpa del danneggiato, sarebbe un obiettivo passo avanti nell’adeguamento della legge alla logica indennitaria.
Ove si voglia comunque tenere ancora l’assicurazione avvinta alla responsabilità, non è possibile andare oltre il limite fissato dalla legge francese 5 luglio 1985 (nota come legge Badinter): la colpa del danneggiato, salvo che quest’ultimo sia conducente del veicolo, non può essere opposta né escludere l’indennizzo a meno che si tratti di colpa grave e la condotta sia stata causa unica dell’incidente.
Se anche la colpa grave non fosse opponibile, infatti, non si potrebbe più parlare di responsabilità civile, pure obiettiva, ma di assicurazione del rischio automobilistico.
Ciò è accaduto in parte in Francia con la legge richiamata, nella parte in cui essa dispone che i danneggiati, compresi i conducenti, non possono vedersi opporre la forza maggiore o il fatto di un terzo dal conducente o proprietario (od assimilato) di un veicolo coinvolto in un incidente.
Accogliere anche il fortuito entro l’arco dell’indennizzo assicurativo significa uscire fuori dal modello della responsabilità civile perché ad essa, pur quando sia oggettiva, è connaturale un limite, costituito proprio dal fortuito e più in generale da un fattore causale esclusivo esterno.
Proprio questo esito aveva inteso evitare la Convenzione europea sulla responsabilità civile per danni causati da veicoli a motore (Strasburgo, 14 maggio 1973), la quale fu ispirata dall’idea di fondo che la conservazione della responsabilità fosse opportuna quale filtro necessario per l’assicurazione, ed in pari tempo ritenne di superare la responsabilità per colpa.
Poiché la responsabilità oggettiva non è responsabilità assoluta proprio in quanto se ne intenda rispettare la natura, la Convenzione previde la responsabilità del détenteur del veicolo per danni “causati” dallo stesso (qui sembrerebbe ricorrere una responsabilità per pura causalità), con la precisazione che il concorso di colpa del danneggiato riduceva od escludeva il risarcimento.
La Convenzione di Strasburgo e la legge Badinter esibiscono due modelli diversi che si offrono al nostro legislatore per rendere più chiaro quell’ampliamento di tutela delle vittime della strada che la nostra giurisprudenza ha già realizzato, ma inevitabilmente in maniera non completa, dato il punto di partenza costituito da una responsabilità per colpa pur aggravata.
La necessità di un intervento legislativo si giustifica da un ulteriore punto di vista.
La direttiva CEE già menzionata si preoccupa di uniformare le discipline nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile senza avvedersi che il sistema normativo che regola gli incidenti stradali è costituito non solo dall’assicurazione, ma anche dalla responsabilità civile che ne fornisce il presupposto.
Renato Capotosti ha affermato che “certamente gli Stati potranno adottare tipi diversi di responsabilità”, non avvedendosi che i diversi regimi così ipotizzati darebbero vita a discipline complessivamente difformi all’interno della comunità, laddove evitare la disparità dovrebbe essere funzione precipua del diritto uniforme europeo.
Una uniformità sarebbe conseguita provvedendo a riformare in maniera omogenea il regime della responsabilità, ed un buon punto di partenza sarebbe costituito proprio dall’assunzione da parte della CE della responsabilità oggettiva ipotizzata dal consiglio d’Europa, lasciando eventualmente agli Stati che intendessero andare oltre la responsabilità oggettiva la facoltà di introdurre variazioni.
{Il Consiglio delle Comunità europee ha approvato una terza direttiva, la 232/1990, la quale si limita a prevedere la necessità della copertura assicurativa della responsabilità per danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo.
In questo modo la direttiva 232/1990 è andata oltre la previsione della dir. 30 dicembre 1983, che ha esteso l’obbligatorietà della copertura assicurativa in favore dei membri della famiglia dell’assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona responsabile}.