Definizioni e applicazioni
La ragionevolezza viene descritta come l’alveo entro cui opera il bilanciamento. Essa, correntemente, indica la conformità alla ragione, alla sensatezza, alla misura, al buon costume. La ragionevolezza rappresenta il filo conduttore del ragionamento che porta alla definizione di un caso.
Riferita alla dinamica giuridica essa è, dunque, un criterio di interpretazione ed uno strumento di argomentazione volto a rintracciare la regola vigente in un caso. Nelle decisioni rappresenta un criterio di giudizio, e, nel diritto oggettivo, uno strumento non formale per definire il rapporto tra le fonti in funzione dei valori di cui esse sono portatrici.
Uno dei caratteri dell’ordinamento giuridico è la coerenza, cioè la mancanza di contraddizioni. Questo è un principio, quello di non contraddizione, che ha un sapore formale, perché si limita al tenore delle parole.
La ragionevolezza è un mezzo affinché la non contraddizione in senso formale rispecchi i valori che improntano l’ordinamento. Quindi non è solo razionalità nella logica formale: è valutazione di adeguatezza di una regola generale a rispecchiare un valore nel caso concreto.
In questa prospettiva essa rileva come parametro di valutazione delle diversità di trattamento di situazioni identiche o analoghe, e serve per stabilire se la diversità sia giustificata e perciò non menomi l’uguaglianza, la generalità e l’astrattezza che caratterizzano la norma giuridica.
Un modello dell’uso della ragionevolezza nelle decisioni può essere attinto dall’esperienza di common law, dove essa è emersa da tempo risalente come criterio di giudizio, e precisamente come un profilo dell’applicazione del diritto non scritto. Ma l’inerenza al diritto non scritto conduce verso una fenomenologia diversa. Nel modello inglese la ragionevolezza è esplicazione del buon senso e proiezione dei principi di diritti.
Esplicazioni normative
La ragionevolezza è un dato normativo quando è richiamata da una norma: in questo caso essa ne diventa una componente.
Talvolta la ragionevolezza allude all’esigenza di un riscontro di fatto e di diritto, cioè al fondamento di un’iniziativa: essa perciò si dissolve nella valutazione delle ragioni che la supportano, e non rappresenta un autonomo parametro di giudizio.
L’art.1365 c.c. in tema di interpretazione del contratto pone l’interrogativo se alluda ad un giudizio puramente logico-sillogistico, o consenta una valutazione in chiave di adeguatezza della soluzione all’assetto di interessi concordato.
E’ preferibile, secondo Del Prato, la seconda soluzione, che si spiega col complessivo tenore della norma, e sostanzialmente vede nella ragione uno strumento per cogliere la reale natura delle cose, il vero intento dei contraenti.
Sarebbe errata una contrapposizione tra razionalità e ragionevolezza. Il fatto è che il ragionamento che porta alla soluzione di un caso è scelta fra più soluzioni: una scelta in cui la ragionevolezza è espressione della razionalità .
Appare opportuno diffidare dall’idea di cedere nella ragionevolezza un equivalente dell’equità come criterio di decisione. L’equità , infatti, è concepita come un parametro di giudizio scisso dalle norme del diritto, mentre la ragionevolezza non può che scaturire dall’applicazione delle regole adeguate al caso dibattuto.
Altrove la ragionevolezza appare un parametro attuativo della buona fede oggettiva. Questo è il senso che scaturisce, ad esempio, dalle norme in tema di agenzia (artt. 1748, 1749, 1751 c.c.).
Nel regime della responsabilità del produttore (art.117 codice del consumo) la ragionevolezza è il criterio per valutare la destinazione del prodotto ed i comportamenti del consumatore ai fini della sicurezza del prodotto: qui, anziché sulla buona fede oggettiva, essa sembra plasmarsi sul buon senso.
L’art.10 comma 2 del regolamento CE 593/2008 in cui la ragionevolezza serve al contraente che intenda dimostrare di non aver dato il consenso di riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale. La peculiarità di questa regola risiede nella circostanza che essa non assume a riferimento immediato un comportamento, bensì l’applicazione di una norma: non è quindi il comportamento a dover essere ragionevole, ma la sua regolamentazione.
Ragionevolezza come criterio di giudizio
La ragionevolezza è il mezzo per sindacare l’applicazione di una norma, di cui è dibattuto la vigenza in un caso concreto; un mezzo per risolvere antinomie ed aporie non altrimenti risolvibili in via interpretativa.
Occorre considerarla dove non è posta come dato normativo, e tuttavia assolve ad una funzione conformativa del contenuto di quel rapporto.
Nel diritto civile la si è recentemente invocata per interpretare la non facile disciplina del patto di famiglia. Ad ogni modo è bene avvertire il rischio che la ragionevolezza possa essere impiegata per far prevalere il gusto e le illazioni dell’interprete a scapito dell’interpretazione del dettato normativo in applicazione dell’art.12 delle preleggi.
Il criterio in cui essa consiste è una nota del ragionamento giuridico inidonea ad imprimere agli istituti finalità e funzioni diverse da quelle che risultano dalla loro disciplina.
La ragionevolezza come criterio per valutare la legittimitĂ di una norma, nel rapporto tra fonti di grado diverso. Come criterio per risolvere il conflitto tra norme, nel rapporto tra fonti di pari grado.Â
La ragionevolezza, nel rapporto tra fonti di grado diverso, è criterio per valutare la legittimità di una norma; nel rapporto tra le fonti di pari grado, è criterio per risolvere un conflitto tra norme.
Il criterio di ragionevolezza serve in particolare nei diritti sezionali e costituisce uno strumento mediante cui valutare se la specialitĂ di una materia giustifica deroghe od eccezioni al diritto comune.
Ragionevolezza e bilanciamento hanno trovato il piĂą denso ambito di rilevanza nella giustizia costituzionale, dove essi hanno costituito un unitario criterio di applicazione del sindacato di costituzionalitĂ .
Il suo livello minimo è nel rispetto del principio di uguaglianza, cioè nella necessità di non discriminare, senza ragione, situazioni uguali o accorpare situazioni diseguali.
Ma la ragionevolezza non si limita ad una verifica formale: essa porta una razionalitĂ sistematica che si risolve in un giudizio di adeguatezza, che la giurisprudenza costituzionale applica facendo leva sulle disposizioni costituzionali, sulla limitazione dei diritti fondamentali e sulla specificazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni, operando mediante giudizi di adeguatezza e bilanciamento.
In estrema sintesi la ragionevolezza porta a valutare le motivazioni della norma, e ciò finisce con l’imprimerle la connotazione di un principio. La correlativa espansione del sindacato di costituzionalità richiede, al contempo, che esso sia sostenuto da un’adeguata motivazione, affinché la ragionevolezza non si riduca a coprire l’arbitrio giudiziario.
Bilanciamento, proporzionalitĂ , adeguatezza
Il bilanciamento, nel giudizio di ragionevolezza, è una tecnica che mira a risolvere il conflitto tra due norme, coordinando due valori collidenti.
A sua volta esso richiede di individuare i suoi criteri. Il primo è rappresentato dalla gerarchia dei valori, che porta a ravvisare un limite insuperabile nel contenuto minimo dei diritti inviolabili e nella verifica dei mezzi impiegati a garantirne il rispetto: e tuttavia il problema rimane dinanzi a quei valori che appaiono preordinati rispetto ai quali il bilanciamento tende ad operare mediante un apprezzamento del caso concreto.
Incidenza del diritto comunitario sul diritto civile
La forza paracostituzionale delle fonti comunitarie ha finito con l’indurre una frantumazione del meccanismo di controllo di costituzionalità consentendo ai giudici comuni di disapplicare direttamente le leggi confliggenti con il diritto comunitario.
Ragionevolezza e bilanciamento giocano anche qui un ruolo di grande, e forse maggiore, importanza, in quanto costituiscono criteri per risolvere in concreto il problema dei limiti alla prevalenza del diritto comunitario, il cui primo elemento di bilanciamento deve, tuttavia, essere attinto dal principio di sussidiarietà istituzionale, che certamente contrasta lo spostamento verso l’altro delle competenze.
E’ necessario menzionare il bilanciamento che la Corte costituzionale ha perseguito nel condizionare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno al rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona, sul presupposto, ricalcato in negativo sul principio di sussidiarietà istituzionale, che la fonte normativa interna non è invalidata dalla norma comunitaria contrastante, ma non è applicabile, cioè incompetenze ad esprimere una regola là dove intervenga la fonte comunitaria.
Nella dimensione economica la giurisprudenza comunitaria ha fatto leva sulla ragionevolezza per escludere la violazione del diritto comunitario sulla scorta delle giustificazioni che reggono la normativa interna.
Consideriamo una decisione della Corte di Giustizia riguardante lo sciopero dei lavoratori di un’impresa finlandese per contrastare il trasferimento di un’attività di Estonia. Qui si trattava di stabilire se lo sciopero volto a dissuadere il trasferimento rappresentasse una lesione del diritto alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi. La Corte, adita dal giudice nazionale, ha constatato che il diritto sindacale di adire un’azione collettiva per tutelare i posti di lavoro costituisce un diritto fondamentale. Al giudice di rinvio è stato demandato il compito di verificare se tale azione collettiva fosse giustificata da una ragione imperativa di interesse generale come la tutela dei lavoratori senza andare al di là di ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.
Ragionevolezza e bilanciamento in relazione al contenuto dei diritti fondamentali
La constatazione che i diritti fondamentali godono di tutele differenziate in ragione del loro contenuto, solleva l’interrogativo di quale sia il contenuto.
La scienza giuridica deriva dall’uomo e perciò è sociale; ma è anche apriorica. Il suo unico apriori è la persona umana che rappresenta il valore al quale gli altri valori si commisurano. Il bilanciamento, dunque, trova sempre un limite invalicabile nella dignità umana, la cui tutela non è suscettibile di appressamento individuale.