Con riferimento alle sentenze basate sul bilanciamento tra diversi interessi e valori, occorre soffermarsi sui vari tipi di bilanciamento:

  • la Corte si limita a riesaminare il bilanciamento tra interessi effettuato in sede legislativa (controllo su bilanciamento altrui come attuazione del principio di ragionevolezza);
  • il bilanciamento viene effettuato direttamente dalla Corte, attraverso la ricostruzione del parametro costituzionale da applicare nel giudizio di costituzionalità sulla base di un contemperamento tra diversi interessi sottesi alla disciplina costituzionale. In questo modo, tuttavia, la Corte contrappone il proprio bilanciamento con quello effettuato dal legislatore.

La Corte ha individuato nel primo criterio il momento iniziale dell’analisi, che deve tuttavia essere poi continuata mediante un bilanciamento proprio. In questo modo, comunque, il sindacato di ragionevolezza si trasforma da interno (ripristinante i vizi di coerenza del sistema) a esterno, sovrapponendo la Corte una propria valutazione di interessi a quella operata dal legislatore. Tale bilanciamento, tuttavia, permette alla Corte di armonizzare i vari principi costituzionali che vengono in gioco in relazione alla fattispecie considerata e di attenuare l’astrattezza del controllo, adeguandolo alle particolarità del caso concreto.

La tecnica di bilanciamento italiano presenta alcune peculiarità:

  • in Italia (come in Germania) non è ancora consolidata la tesi dell’esistenza di una gerarchia dei valori costituzionali;

la Corte italiana (a differenza di quella americana) non risolve controversie concrete, ma solo questioni di legittimità in relazione alla compatibilità tra norma e Costituzione

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