Il tema dei limiti di possibilità, liceità, determinatezza e determinabilità della prestazione(1346-1349) è studiato con riguardo ai requisiti dell’oggetto del contratto; e come accade per altri aspetti deve essere approfondito con riguardo al titolo o alla fonte convenzionale del vincolo tra il creditore e il debitore. La grande elasticità del contenuto dei rapporti non rende inutili le analisi per tipi. L’insegnamento tradizionale si basava su una tripartizione le cui più lontane origini risalgono ancora una volta al diritto romano: dare, facere, praestare. Soltanto la seconda categoria corrisponde approssimativamente alla nozione che del fare si ha in età moderna.

La prima si riferiva alla consegna delle cose con efficacia traslativa del diritto di proprietà. La terza categoria concerne un tipo di prestazioni la cui peculiarità è tanto netta e a tal punto discussa da averne sconsigliato ben presto la previsione in una classificazione generale. Il codice napoleonico già si discostava dal modello romanistico ma non abbandonava la classificazione tripartita imperniata sul dare, fare e non fare. E’ già certamente significativo che il codice italiano del 1865 si sia distinto una volta tanto dal code civil a tal punto da preferire la più vaga delle espressioni.

(vincolo giuridico) Le scuole hanno perpetuato la distinzione napoleonica, sebbene fosse latente la coscienza dell’incertezza e dell’insufficienza delle ragioni che ancora dovrebbero fondarla. La classificazione delle obbligazioni non si fonda soltanto sui tipi di prestazione ma avviene anche sulla base della fonte, in base ai soggetti, ovvero alla peculiare struttura dell’obbligazione stessa che, tra l’altro, può comportare: il coordinamento tra prestazioni distinte; l’attribuzione al debitore della facoltà di liberarsi con una prestazione diversa da quella dovuta; ovvero la presenza di due o più prestazioni dedotte alternativamente nel rapporto, tra cui deve essere ancora scelta quella da adempiere.

Di prestazioni di dare si parla ormai in due significati diversi: con riguardo alla consegna di una cosa; episodicamente con riguardo al trasferimento. La consegna di una cosa determinata può essere oggetto di una prestazione diretta alla dismissione del possesso o della detenzione nell’interesse del creditore che già l’abbia acquistata in virtù di un contratto con efficacia traslativa. Tra le prestazioni di dare che si esauriscono in una consegna non traslativa si possono annoverare anche le obbligazioni che abbiano per oggetto la restituzione di una cosa determinata. L’obbligazione di consegnare una cosa determinata è sottoposta alla disciplina generale del rapporto obbligatorio.

Nel quadro dell’adempimento, il codice civile si limita a precisare che nell’obbligazione di consegnare la cosa è inclusa quella di custodirla fino alla consegna(1177). Un’attività di custodia può essere inerente anche alla titolarità di un diritto reale di godimento o di garanzia sulla cosa altrui. L’obbligo di custodire la cosa fino alla consegna sussiste ogni qualvolta taluno, per legge o per contratto, è obbligato alla restituzione o consegna di una cosa, ed anche se la custodia non costituisca l’obbligazione principale del rapporto.(cassazione 1969-1702).

La valutazione dell’attività del custode, al di fuori della ipotesi puntualmente regolate, comporta in primo luogo l’applicabilità delle norme generali in materia di diligenza e responsabilità, in maniera indipendente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto di deposito tra le parti.(cassazione 1976-1518) Lontane origini ha l’opinione secondo cui il custode sarebbe imputabile, nel caso di mancato adempimento in termini quasi del tutto oggettivi; e ancora si afferma, talvolta sulla base di una ricostruzione del diritto romano a cui sono state rivolte non poche obiezioni, che la custodia si configuri come un criterio speciale di responsabilità.

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