L’indivisibilità è nozione relativa all’oggetto della prestazione, sebbene possa dipendere, oltre che dalla funzione economico-sociale della prestazione, dall’accordo implicito o esplicito tra il debitore e il creditore. L’indivisibilità della prestazione non è compatibile con l’attuazione parziaria. L’indivisibilità dell’oggetto presuppone l’attuazione congiunta o quella solidale. L’obbligazione con pluralità di soggetti, indivisibile quanto all’oggetto, è anche solidale.
In un’area definibile come atipica possono ravvisarsi obbligazioni soggettivamente complesse con prestazioni indivisibili e ad attuazione congiunta.(pluralità di intestatari di cassette di sicurezza) Il codice civile afferma che le norme in materia di solidarietà si applicano nei limiti della compatibilità; detta inoltre alcune disposizioni speciali rese necessarie per il fatto che il legislatore, nel regolare taluni aspetti della solidarietà, ha avuto presente quale modello l’obbligazione con oggetto divisibile.
La prima regola è un corollario dell’incompatibilità tra indivisibilità dell’oggetto e la parziarietà nella fase di attuazione dell’obbligazione. L’esclusione della solidarietà, espressamente prevista nel sistema con riguardo al rapporto obbligatorio di cui siano titolari dal lato attivo e dal lato passivo i coeredi, non può operare nel caso in cui l’oggetto della prestazione non possa essere diviso in parti: nei confronti dei coeredi del debitore o del creditore di nuovo si applica la regola della solidarietà.
Una disposizione puntuale è dettata con riguardo alla pretesa del coerede che sia creditore di una prestazione indivisibile. Egli, che ha naturalmente facoltà di esigere l’intera prestazione, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. (1319) Altro significato ha la disciplina dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento. Il debitore resta obbligato per l’intero verso gli altri creditori, ancorché uno di essi abbia fatto remissione del debito o abbia acconsentito a ricevere un’altra prestazione in luogo di quella dovuta. (1320).
Assai meno chiara è l’individuazione delle altre regole dettate con riguardo alle obbligazioni solidali che, ex art. 1317, non dovrebbero trovare applicazione ove sia indivisibile l’oggetto dell’obbligazione soggettivamente complessa. Quando l’attuazione è solidale, non si vede quale possa essere con precisione la ragione per ricollegare all’oggetto indivisibile una solidarietà di tipo diverso. L’opinione dell’inapplicabilità degli art. 1306,1307 e 1310 comma 2, non è unanime:quanto alla prima non è dimostrato che l’indivisibilità comporti un liticonsorzio necessario; le altre disposizioni ben possono avere un’applicazione generale