I negozi causali sono quei negozi in cui la causa è elemento essenziale e costitutivo: essi, pertanto, non producono alcun effetto in caso di mancanza o illiceità della causa.

Si può affermare che la causalità del negozio costituisce la regola. Il massimo rigore della regola causale si coglie nei negozi traslativi di diritti reali immobiliari: in tali negozi non sono è necessaria la forma scritta, ma l’atto è nullo se la causa non risulta dal contenuto del contratto.

Negli altri casi si applica la regola secondo cui la causa si presume.

La presunzione della causa non significa, comunque, che si tratti di un negozio astratto in quanto tale regola lascia aperta la possibilità di accertare se e quale sia la causa del negozio e qualora si dimostri che la causa è illecita o inesistente il contratto è invalido.

Il negozio astratto è propriamente il negozio i cui effetti si producono a prescindere dalla causa.

L’astrattezza designa in generale lo svincolamento del negozio dal requisito della causa.

Nel suo significato più rigoroso l’astrattezza è intesa precisamente, come astrattezza sostanziale e cioè come irrilevanza della causa ai fini della validità del negozio.

L’astrattezza sostanziale si distingue a sua volta in assoluta e relativa a secondo che la mancanza della causa sia irrilevante o dia luogo ad un’azione diretta a rimuovere le conseguenze dannose del negozio.

Accanto all’astrattezza sostanziale si distingue l’astrattezza o astrazione processuale la quale esprime semplicemente l’esonero dalla prova della causa del negozio. Un ricorrente esempio di questa affermazione è dato dalla promessa di pagamento (art.1988): in favore del soggetto nei cui confronti la promessa è stata fatta è dispensato dall’onere della prova del rapporto sottostante che giustifica tali dichiarazioni; è il debitore in questi casi che deve provare il mancato fondamento della pretesa ossia la mancanza o illiceità della causa.

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