Il codice non menziona la figura del negozio giuridico. Per negozio giuridico si intende una manifestazione di volontà del privato diretta alla produzione di effetti giuridici. Il negozio giuridico è un atto espressione dell’autonomia del privato, nel senso che gli effetti si ricollegano alla volontà del privato. Ove invece si tratti di atti non negoziali, gli effetti si riconducono alla volontà della legge. L’esigenza di rinvenire un più generale referente o archetipo spinse i giuristi-filosofi a ravvisare nella volontà l’elemento fondamentale di tale atto. Punto di riferimento fu la nozione di soggetto di diritto e di capacità dello stesso di essere protagonista di ogni modificazione nei propri rapporti con gli altri. Attorno alla nozione di soggetto di diritto sorse quella di negozio giuridico.

Qualche codice, come quello tedesco, ha previsto nella sua parte generale i negozi giuridici; invece altri codici, come quello francese, hanno ignorato la figura del negozio giuridico, preferendo quella del contratto in senso generale. Il codice italiano si trova a mezza strada. Tuttavia, ha previsto che tale disciplina possa applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Ci si è domandati che cosa si deve intendere per atto unilaterale avente contenuto patrimoniale. Parte numerosa della dottrina ha ravvisato in tale disposizione il segno rivelatore che la figura del negozio giuridico non è ignota al nostro sistema. Coloro che invece si oppongono a tale visione, affermano che proprio l’applicazione non diretta ma analogica delle norme sui contratti anche agli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale denota che il negozio non esiste come categoria normativa.

In primo luogo, occorre osservare che sicuramente gli atti non aventi contenuto patrimoniale incontrano difficoltà ad essere ricondotti al comune denominatore del negozio. Ad essi per definizione non sono applicabili le norme sui contratti. Restano così solo gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. Ad essi sono ritenute applicabili, in quanto compatibili, le norme che regolano i contratti. Ma resta da definire il significato di questa estensione. Per i fautori della categoria del negozio giuridico sembra ovvio che tale estensione presupponga la comune appartenenza alla categoria del negozio. Con il riferimento alla compatibilità si vuole invece evidenziare la peculiarità del contratto che è un negozio bilaterale. Per atto unilaterale dovrebbe dunque intendersi il negozio unilaterale. Negozi unilaterali costitutivi di effetti sono ad es. l’atto di fondazione o la promessa al pubblico, ma sono negozi unilaterali anche le rinunzie, perché riguardano la sola sfera di colui che rinunzia al diritto. Possono allora richiamarsi le norme che proteggono la formazione del volere, determinano i requisiti dell’oggetto, richiedono il rispetto di requisiti di forma ecc. È in tal senso e con questi limiti che il concetto di negozio giuridico può ritenersi la categoria unificante dei contratti e degli atti unilaterali, aventi contenuto patrimoniale, i cui effetti si riducono alla volontà del soggetto.

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