Ex art. 1173 sono fonti dell’obbligazione il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Il codice italiano del 1865 fu fedele al modello francese: “le obbligazioni derivano dalle legge, da contratto e quasi-contratto, da delitto e quasi-delitto”. Il legislatore napoleonico si impegna sul piano della sistemazione teorica affermando che si può essere obbligati non soltanto quando ci si obbliga nel quadro delle legge, ma anche quando la legge ce lo impone direttamente ovvero quando facciamo volontariamente qualcosa per cui ci troviamo obbligati, sempre nel quadro della legge, sebbene la nostra intenzione non fosse diretta all’assunzione di obblighi.

Il quasi-contratto era definito come un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un’obbligazione verso un terzo o un’obbligazione reciproca tra le parti. Nei codici ottocenteschi essa era posta a stretto contatto con due figure di remota tradizione: la gestione di affari e la ripetizione dell’indebito. La labilità dei quasi-delitti era palese già all’epoca del codice napoleonico: la distinzione tra un delitto civile, che presuppone un fatto proprio e un quasi-delitto civile, che presupporrebbe un fatto semplicemente colposo o legato anche a persone,animali o cose di cui si è chiamati a rispondere, non toglie che sempre si tratti di fatti che l’ordinamento qualifica come illeciti e a cui si ricollega la medesima obbligazione di risarcire i danni, sicché l’imprecisa e incerta suddivisione è parsa inutile o addirittura fuorviante.

I confronti tra le fonti, lungi dal farsi più nitidi, sono continuamente rimessi in discussione. Alcuni ascrivono un obbligo, imposto per legge ai contraenti, al contratto; altri direttamente a un fatto previsto dalla legge, come nel caso dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica che deve pagare i danni al terzo sul presupposto del contratto obbligatorio stipulato con il danneggiante. Nuovi contratti si impongono inoltre per esigenze economiche di grande notorietà e tendono ben presto a presentarsi con una fisionomia complessa e articolata anche al di fuori di speciali previsioni di leggi. Tutti i contratti sono fonti di obblighi: anche quelli in cui l’effetto del trasferimento di un diritto(in virtù del consenso traslativo 1376).

Anche la categoria del fatto illecito rientra nella tradizionale disciplina delle fonti delle obbligazioni; ma è al centro di una delle più significative revisioni delle sistemazioni del passato. E’ mutato il modo d’intendere la figura generale descritta dell’art. 2043 e sono variamente ricostruite, sia le ipotesi particolari previste dagli art. 2048-2054. Sono sorte nuove figure di danni risarcibili nel contesto di un ripensamento complessivo di alcuni postulati generali, quali: la necessità che il danno si ricolleghi alla lesione di un diritto assoluto; l’esigenza che a fondamento dell’obbligazione risarcitoria sempre si ponga la colpevolezza del soggetto obbligato.

Nel quadro dello studio delle fonti delle obbligazioni, vi è comunque un dato costante: la nascita dell’obbligazione primaria che ha per oggetto il risarcimento dei danni. Deve prendersi atto dell’orientamento giudiziale secondo cui, ove si ravvisino gli estremi per l’applicazione della responsabilità da inadempimento contrattuale e da fatto illecito extracontrattuale, è ammesso il concorso o cumulo delle corrispondenti azioni. La casistica più antica si è formata in materia di danni alla persona del viaggiatore, tutelato sia in base alla disciplina dell’illecito extracontrattuale sia in base alle norme relative all’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Per effetto del cumulo è intuitivo che il danneggiato sia tutelato più efficacemente, poiché può avvalersi, in base alle circostanze, della disposizione più favorevole o della tutela che residua dopo la perdita dell’altra. Può considerarsi esemplare il caso in cui sia prescritto il termine più breve previsto per l’azione derivante da contratto. La categoria che chiude l’elenco è ancora più indistinta poiché ricomprende in sé tutte le altre. Tra le figure diverse dal contratto, che il codice vigente ha regolato puntualmente, un posto di rilievo è stato affidato alle promesse unilaterali. Rientra invece nel quadro tradizionale la disciplina dedicata alla categoria della gestione d’affari e del pagamento dell’indebito.

L’idoneità della fonte non è monopolio esclusivo del contratto. Non c’è bisogno di fingere l’accordo o di costruire figure a mezzo. L’idoneità può trovarsi anche in schemi nuovi, compatibili con gli sviluppi del sistema giuridico. Fu salutata a lungo come un gran progresso della corrente della letteratura tedesca che costruì la categoria dei “rapporti contrattuali di fatto” con riferimento a rapporti variamente originati da contratto sociale, anche in mancanza di un accordo tra debitore e creditore. Ma questi ultimi rispetto ai quasi-contratti non si segnalano per una particolare finezza o purezza concettuale quanto piuttosto per la maggior “pompa” della formula, tanto più che la categoria nasce nel clima ideologico del nazismo e soltanto in seguito parzialmente si accredita sulla base di contratti sociali meno sospetti. Nell’art. 1173 la conformità con l’ordinamento giuridico è richiesta soprattutto per gli altri atti o fatti idonei, rispetto ai quali il rinvio assume anche la funzione di evitare un’arbitraria dilatazione di un genere tanto vasto quanto indifferenziato. Ma l’ordinamento giuridico è alla base di ogni effetto, anche se il legislatore storico usi formule la cui equivocità è accentuata dagli interpreti. La formula dell’idoneità di ogni altro atto o fatto a produrre obblighi può avere un solo possibile significato di regola generale: l’apertura dell’elenco delle fonti delle obbligazioni. L’apertura del sistema delle fonti delle obbligazioni rende necessaria la formulazione di principi idonei e sufficienti alla formulazione di regole orientative, nel rispetto del quadro delle fonti del diritto e dei comuni canoni sull’interpretazione degli enunciati legali.

L’obbligazione dell’assicuratore di pagare direttamente al terzo danneggiato quel che a costui spetti per i danni imputabili all’assicurato è palesemente di origine non consensuale, poiché il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non nasce dal patto di assicurazione tra quest’ultimo e il danneggiante: è piuttosto un effetto che la legge prevede sulla base di quel medesimo fatto illecito dannoso che è imputabile al danneggiante contrattualmente assicurato in via obbligatoria. Il contratto, per il terzo, sarà importante per identificare l’assicuratore e per determinare il contenuto dell’obbligo d’indennizzo.

La formula dell’art. 1173 può avere duplice significato normativo: individua i requisiti minimi delle fonti non nominate; determina le regole applicabili alle obbligazioni di origine diversa. La tendenziale elasticità dell’elenco è già nella lettera e nella ragion d’esser dell’enunciato legale; ma, nonostante l’atteggiamento di parte assunto dai compilatori, è soprattutto il frutto di un mutamento della cultura giuridica, che presumibilmente si accrescerà nel contesto delle società complesse e dei corrispondenti sotto-sistemi giuridici. Proprio nel rapporto tra cittadino e stato l’ampiezza del riferimento al fatto idoneo a fondare il rapporto obbligatorio, anche quando sia controversa la qualificazione della fonte, consente ai giudici di trattare in maniera tendenzialmente paritaria tutti i vincoli in cui il privato vanti un diritto a una prestazione nei confronti della pubblica amministrazione.

Talvolta la giurisprudenza sembra spingersi ancor più oltre, così da edificare in alcuni settori un ordinamento giuridico autonomo fondato su regole pattizie trans nazionali (è il caso della regolamentazione dei contratti internazionali la cui diffusione ha indotto a riproporre l’immagine suggestiva di una nuova lex mercatoria svincolata dai limiti delle disposizioni dei singoli stati). Ma si è osservato che la dove il punto di partenza è contrattuale, ben può la regola consuetudinaria integrare il regolamento convenzionale senza presupporre l’esistenza di un nuovo ordinamento dai confini incerti.

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