La legge 55/2006 ha introdotto l’Art. 768-bis. e segg. al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività d’impresa e la conservazione della relativa azienda per quando il titolare sarà estinto.

Art768 – (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti

Art. 768-ter. – (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico

Art. 768-quater. – (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari(discendenti) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies. – (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti. L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies. – (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies. – (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies. – (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

Patti successori dispositivi e rinunciativi

La legge vieta i patti dispositivi e rinunciativi, cioè negozi dove il futuro erede dispone o rinuncia ai diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta.

È noto che la legge non commina la nullità della vendita di cosa altrui in quanto obbliga l’alienante a procurare l’acquisto al compratore 1478cc.

DOMANDA: come reputare la vendita di un bene da parte del futuro erede non proprietario, bene che dovrà ricevere con la futura successione? Deve ritenersi atto vietato per il fatto che l’alienante sia congiunto del proprietario?

RISPOSTA: Il divieto non sussiste se la vendita andrà eseguita prima della morte del proprietario, quindi l’alienante non fa valere in anticipo la sua qualità di erede. Viceversa, il divieto del patto sussiste se l’esecuzione della vendita è rinviata alla morte del proprietario (de cuius).

Negozi a causa di morte e negozi connessi alla morte

Il Negozio a causa di morte è il testamento, atto di autonomia col quale il soggetto dispone la successione dei suoi diritti per quanto sarà morto.

Mentre i negozi connessi alla morte sono atti che presentano effetti dipendenti dalla morte di una persona senza attribuire diritti successori, qual è il mandato post morte.

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