L’accollo ex lege come elemento caratteristico di tutto il fenomeno della subcontrattazione

Il fenomeno della subcontrattazione si articola in concreto secondo due schemi principali che tendono a realizzare, rispettivamente, la subconcessione in godimento di un bene come la sublocazione ed il subaffitto – ed il trasferimento di una prestazione, che non implica alcuna forma di godimento – come il subappalto ed il submandato.

Procedendo all’analisi del fenomeno che si realizza con la subcontrattazione, può tuttavia affermarsi che il trasferimento del peso economico del debito, che si attua in concreto nella seconda forma di subcontrattazione sia individuabile. almeno sotto un profilo economico. anche nell’ipotesi di subconcessio­ne in godimento di un bene dal momento che il terzo contraente assume su di sé l’obbligo di pagare il corrispettivo per il godimento. Anche in questo caso, pertanto, si può individuare accollo economico interno, cui è il legislatore a dare rilievo giuridico esterno. Gli elementi rivelatori di una volontà del legislatore in tal senso sono individuabili, nella sublocazione, nel riconoscimento al locatore di un’azione diretta nei confronti del subconduttore, di cui all’art. 1595 c.c., e nel subappalto, nell’autorizzazione di cui all’art. 1656 c.c. Da tali elementi risulta, quindi, la scelta del legislatore di assegnare al creditore originario un nuovo debitore.

Ipotesi di subcontratti nella legislazione speciale

Sono individuabili nella disciplina speciale delle ipotesi di subcontratto in cui, in ragione della rilevanza degli specifici interessi tutelati in concreto, la mancanza dell’autorizzazione o del consenso del contraente originario comportala NULLITÀ DELSUBCONTRATTO stesso e non la semplice inefficacia nei suoi confronti. Tali ipotesi sono indicate nell’art.2. L. 392/1978, che dispone la nullità delle sublocazioni degli immobili urbani, e nell’art.21. L. 203/1982, che dispone la nullità del subaffitto o della subconcessione dei fondi rustici.

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