L’uso di effettuare i pagamenti attraverso cambiali ed assegni, specie ove si tratti di somme rilevanti, è ormai la regola. All’uso di assegni, per i pagamenti superiori a venti milioni, fa riferimento anche la legge n. 197 del 1991, là dove stabilisce che gli assegni postali, bancari e circolari devono recare l’indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Venendo al rapporto tra l’uso di tali strumenti e l’effetto solutorio, sono pressoché concordi le dottrine nell’ammettere che, così come l’emissione di cambiale, anche la consegna dell’assegno circolare non equivale al pagamento. Con riguardo all’assegno si richiama solitamente lo schema della datio in solutum, trattandosi di prestazione diversa da quella dovuta.

Ma neanche il credito verso la banca si potrebbe a rigore parlarsi, perché il prenditore dell’assegno è semplicemente autorizzato a ricevere il pagamento. Il che significa che l’accettazione dell’assegno da parte del creditore altro non esprime che il consenso di questi a ricevere prestazione diversa, e i cui effetti liberatori si avranno solo a pagamento avvenuto. Alla base di tale visuale c’è la postulata scissione tra moneta in senso giuridico-legale e moneta bancaria. Tale scissione ha ricevuto anche l’autorevole avvallo di Ascarelli che ebbe a fondarla sui brevi termini di presentazione e prescrittibilità dell’assegno. Si è giustamente sottolineato che questo argomento lascia il tempo che trova, perché, se non si tratta di considerare l’assegno come moneta, è anch’esso tuttavia un mezzo di trasferimento di moneta, pur depositata presso le banche.

Tra i mezzi di pagamento alternativi deve annoverarsi l’uso di strumenti attraverso i quali viene evitato il trasferimento materiale di denaro. Tale è, in primo luogo, l’ipotesi che si realizza attraverso la scritturazione bancaria. Basta considerare la frequenza che caratterizza i pagamenti effettuati attraverso reciproche annotazioni in conto corrente di soggetti che hanno il ruolo di debitori e creditori. Al pagamento sul conto del creditore sarà autorizzato il debitore solo quando il primo abbia manifestato, in forma espressa o tacita, la propria aderenza a tale forma di pagamento ed essendo rispettivamente la banca autorizzata a ricevere pagamenti per conto del cliente. Il momento in cui il credito è da ritenersi soddisfatto è quello dell’accreditamento della somma dovuta sul conto del creditore. Il rischio dell’insolvenza della banca grava sul creditore.

Tra i mezzi alternativi si iscrive l’uso delle carte di credito che hanno la funzione, oltre che di evitare trasferimento materiale di denaro, di differire il pagamento, concentrandoli in determinate scadenze. La disciplina delle carte di credito è integralmente convenzionale.

Con l’espressione “trasferimento elettronico di fondi” (EFT) si intende l’operazione attraverso la quale i pagamenti di somme e gli ordini bancari ad essi relativi non avvengono per mezzo di documenti o di scritture ma per mezzo di impulsi elettronici elaborati da apposite macchine. La fattispecie segna persino l’abbandono di quel supporto cartaceo che è implicito nell’uso di titoli di credito e\o di documenti di legittimazione. I trasferimenti hanno la propria causa nei rapporti che ne sono alla base, come ha luogo per i pagamenti.

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