Si intende per attività il susseguirsi dei vari atteggiamenti di una persona che si rivolgono in una trasformazione della sua energia in un risultato, sia questo stesso risultato in relazione allo scopo per cui è ottenuto.

Basta dire che è attività giuridica la realizzazione di un precetto mediante l’uso e la trasformazione di un potere consentito da una norma in un atto, ossia in una concreta modificazione della realtà per effetto dell’applicazione di quel potere (attuazione del potere).

Oppure che è attività giuridica la produzione di un atto da parte di un soggetto.

Nel primo caso anziché di attività preferiamo parlare di funzione.

La funzione non è peculiarità dell’agire dei soggetti pubblici. Anche il privato nel suo agire esplica una funzione, solo che essa più raramente è soggetta alle rigide forme di un procedimento.

L’attività è il risultato della funzione ossia l’insieme degli atti che un soggetto pone in essere. È però possibile classificare l’attività anche in relazione agli scopi particolari che con essa si perseguono e in tal caso anziché di attività è meglio parlare di azione amministrativa. Tuttavia una classificazione fatta in base a questo criterio non sarebbe una classificazione giuridica perché essa dipende necessariamente da criteri sociologici o di politica amministrativa; per questo oggi non si usa più distinguere tra la attività giuridica e la attività sociale, dove la prima comprendeva la polizia di sicurezza e la seconda tutte le varie polizie del benessere (igiene, sanità).

Si può anche ottenere invece una distinzione giuridica nell’ambito dell’attività amministrativa osservando che non tutta quell’attività è risultato dell’esercizio di poteri e quindi non sempre è modificativa delle posizioni giuridiche preesistenti. Spesso infatti si agisce esercitando soltanto delle facoltà giuridiche e quindi mediante atti che sono soltanto sviluppi di posizioni già esistenti o di poteri già concretati in atti.

Anche questa è attività giuridica, e anche questa può essere qualificata in base agli stessi criteri. Ma la natura giuridica di questi atti è diversa da quella degli atti che sono esercizio di un potere. Se pertanto si tenga conto della natura giuridica degli atti di cui è espressione, l’attività amministrativa può essere distinta in attività a rilevanza giuridica che corrisponde all’esercizio di semplici facoltà e in attività ad efficacia giuridica che corrisponde all’esercizio di poteri.

Quanto all’attività giuridica privata della Pubblica Amministrazione che corrisponde all’esercizio di poteri di diritto privato, pur essendo anch’essa attività amministrativa, tuttavia non è per definizione oggetto del diritto amministrativo ma del diritto privato.

È da notare che nell’ambito dell’attività amministrativa resta fuori tutta quella attività materiale che non è il risultato di poteri o di facoltà giuridiche, ma di semplici energie fisiche: tale attività materiale degli addetti agli uffici o ai pubblici servizi.

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