Anche la vicenda della tutela antitrust evidenzia come la responsabilità civile diventi spesso il luogo di primo approdo al diritto di istanze che in maniera più appropriata troverebbero tutela in altro luogo dell’ordinamento.

La responsabilità civile si è frantumata in una serie di profili nei quali l’ingiustizia non appare più causa ma effetto del risarcimento.

In questo senso il sintagma danno ingiusto, che sul piano storico volle significare la sintesi terminologica di una serie precostituita di beni giuridici tutelati, sembra sfumare nella clausola generale.

La clausola generale sul terreno del danno patrimoniale si concretizza nell’affermazione di risarcibilità di un danno non mediato dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva (danno meramente patrimoniale), e con riguardo al danno non patrimoniale diventa fonte di nuovi beni giuridici.

L’ordinamento ha riscritto nella Costituzione il catalogo dei diritti, segnando con questo i confini oltre i quali nemmeno al giudice è lecito andare.

Tale catalogo appare segnato da una linea di tendenza opposta nell’àmbito patrimoniale ed in quello non patrimoniale.

La tutela della persona nelle sue varie dimensioni risulta ampliata: ciò sul terreno della responsabilità civile significa ampliamento dell’area del danno risarcibile.

Sul terreno patrimoniale, invece, la Carta costituzionale ha fatto arretrare la tutela del soggetto privato rispetto al passato, come provano i limiti intrinseci della funzione sociale e dell’utilità sociale imposti rispettivamente alla proprietà (42) ed all’iniziativa economica (41).

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