La concezione del rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione che ha avuta la dottrina è stata condizionata dalla qualificazione del fatto come trattativa precontrattuale.

La ricostruzione fornitane da Luigi Mengoni non è stata messa a frutto per chiedersi se lo stesso modello normativo, avulso dalla fattispecie alla quale la legge lo ha dedicato originariamente, potesse essere adottato per dare veste giuridica a vicende diverse da quella precontrattuale.

La conseguenza che ne è derivata è insoddisfacente per eccesso o per difetto:

  • si son dette precontrattuali situazioni che non lo erano al solo scopo di usare il modello di responsabilità soggiacente alla culpa in contrahendo (Klaus Jürgen Hopt ha chiara consapevolezza di ciò);
  • si sono annegate nell’istituto generale della responsabilità aquiliana fattispecie la cui connotazione obbligatoria originaria avrebbe dovuto deporre di per sé per l’ascrizione della relativa responsabilità all’area (contrattuale) propria della violazione di obblighi.

Si sarebbe raggiunto un risultato meno improprio se si fosse svolta l’impostazione data da Kurt Ballerstedt, e condivisa da Luigi Mengoni, secondo cui la responsabilità precontrattuale è solo una specie della responsabilità da violazione dell’affidamento.

Si tratta di vedere se si diano altre ipotesi di affidamento in grado di dar vita ad obblighi tra parti che pure non si possano riconoscere nella qualifica di creditore e debitore instaurata dall’obbligo di prestazione, e di contenuto anche diverso in quanto non necessariamente rivolti alla stipulazione di un contratto.

L’enfatizzazione della c.i.c., specie in Germania, è consistita nel ricondurre a quest’ultima ogni ipotesi di affidamento con esito dannoso, pure quelle che non si radicassero in un rapporto volto alla stipulazione di un contratto.

Contro tali forzature parte della dottrina tedesca ha ritenuto di approdare alla responsabilità aquiliana.

Ma così si è caduti nell’eccesso opposto o dando forma giuridica troppo generica (ex lege Aquilia) a quello che era già un rapporto, o snaturando la responsabilità aquiliana, affermata come effetto giuridico della violazione di obblighi {questo per es. è il percorso di Christian von Bar, il quale ascrive alla responsabilità extracontrattuale la Berufshaftung intesa come responsabilità professionale derivante dalla violazione degli obblighi di stato relativi alla specifica professione, ascritti alla categoria delle Verkehrspflichten}.

Quanto all’abuso della responsabilità precontrattuale, si può rilevare la forzatura di ritenere precontrattuale una responsabilità originata da un contatto sociale che in nessun modo poteva dirsi volto alla stipulazione di un contratto tra i soggetti del rapporto di responsabilità.

Le ipotesi concernono il danno da prodotti e quello da informazioni non veritiere e, tra queste, da informazioni fornite da intermediari finanziari ad aspiranti investitori.

Agli esordi della responsabilità del produttore nei sistemi europei di legge scritta fu avanzata in Germania la tesi secondo la quale tra autore del prodotto e consumatore si instaurerebbe una relazione precontrattuale.

Poiché analogamente a quanto accade nelle trattative la presentazione del prodotto sul mercato con determinate caratteristiche ingenera un ragionevole affidamento nel consumatore, il danno cagionato dal prodotto verrebbe a configurarsi nei termini di una delusione di tale affidamento alla stregua di quanto accade nella culpa in contrahendo.

Anzitutto però in questo modo si fa valere l’affidamento precontrattuale in funzione di tutela di interessi magari più significativi di quello propriamente patrimoniale (originariamente al centro della tutela in contrahendo), ma in questo àmbito “collaterali”: l’affidamento al quale dà rilevanza obbligatoria la buona fede oggettiva si riferisce infatti originariamente alla correttezza, lealtà, probità di colui con il quale si instaura una relazione d’affari.

Si può parlare attendibilmente di responsabilità precontrattuale solo quando il comportamento delle parti sia oggettivamente orientato alla stipulazione di un contratto: cosa esclusa nel danno da prodotti.

In altra materia, il ricorso alla culpa in contrahendo è stato suggerito dall’autore che per primo ha rilevato la collocazione ai confini tra contratto e torto della responsabilità da informazioni non veritiere.

Werner Lorenz ha ritenuto di poter sfuggire così alla strettoia rappresentata dalla tipicità degli illeciti.

Si tratta però di una c.i.c. pensata come involucro dogmatico esclusivo di una responsabilità da violazione dell’affidamento, che sollecita a riformulare il modello.

Se non ricorrono quelle trattative alle quali la culpa in contrahendo naturalmente si riferisce, parlare di responsabilità precontrattuale diventa contraddittorio.

{Nella dottrina tedesca continua l’identificazione tra obbligazione senza prestazione e culpa in contrahendo, con la conseguenza che, riducendosi tutto a c.i.c., una qualche esigenza di coerenza con la denominazione utilizzata induce gli autori a rintracciare un coinvolgimento almeno indiretto del soggetto responsabile nella stipulazione di un futuro contratto.

È esemplare in questo senso Claus-Wilhelm Canaris, il quale rileva correttamente, in contrasto col BGH, che la responsabilità del professionista che abbia dato una valutazione errata in eccesso al fondo del suo cliente in vista di un mutuo ipotecario nei confronti della banca interessata non va ancorata al contratto tra lo stesso professionista ed il cliente in termini di Schutzwirkung fur Dritte, perché la posizione del professionista nei confronti della banca ha un carattere originario, cioè nasce autonomamente dal fatto che quegli sa essere la banca la destinataria del proprio messaggio valutativo.

Però risulta contraddittoria l’alternativa offerta da Claus-Wilhelm Canaris in termini di c.i.c.: se la posizione di responsabilità dell’esperto è veramente autonoma, in quanto fondata sull’affidamento del terzo, significa smentire l’assunto di autonomia radicare la responsabilità dell’esperto nella cornice del contratto che successivamente il terzo stipulerà con il cliente del professionista.

L’autonomia invece conduce ad un rapporto obbligatorio senza prestazione, indipendente appunto dalla stipulazione successiva tra cliente del professionista e terzo}.

Nella prospettiva che l’affidamento come tale fa nascere un rapporto obbligatorio non necessariamente precontrattuale sembra ora orientato il § 311 BGB, comma III, posteriore alla riforma del 2002.

La norma considerata dispone che un rapporto obbligatorio contenente obblighi accessori secondo la previsione del § 241, comma 2 può sorgere anche tra soggetti che non sono destinati a diventare parti di un contratto. Un tale rapporto obbligatorio sorge in particolare nei confronti di un terzo che abbia suscitato in misura rilevante un affidamento, influenzando in maniera significativa le trattative contrattuali o la conclusione del contratto.

Si pensa alla responsabilità da informazioni fornite da un terzo ed in grado di orientare il soggetto che viene informato alla conclusione di un contratto, come può accadere nel caso della responsabilità da prospetto od in quella da revisione, e si considera la fattispecie un sottotipo della culpa in contrahendo.

In effetti la lettera della norma sembra limitarne l’applicazione a situazioni nelle quali l’autore dell’affidamento influisce sulla conclusione di un contratto.
Se si considera però che il § 241, comma II ha previsto gli obblighi di protezione come obblighi accessori all’interno del rapporto obbligatorio in generale, e che la prima frase del § 311, comma III afferma in generale la capacità dell’affidamento di generare obblighi di protezione, si può ritenere che la rilevanza dell’affidamento nei casi in cui quest’ultimo sia generato da chi non è e non sarà parte di un futuro contratto ma ne influenza le trattative e la conclusione sia il frutto non necessario e perciò evitabile dell’orientamento che in Germania:

  • ancora non si accorge che in materia la categoria generale è costituita dall’obbligazione senza prestazione, di cui la culpa in contrahendo è solo una specie;
  • fa coincidere l’obbligazione senza prestazione con la culpa in contrahendo.

 

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