È noto come la problematica dei debiti di risarcimento abbia finito col coincidere con la stessa problematica dei debiti di valore. È più che evidente come su di un indirizzo giurisprudenziale pressoché costante nel riconoscere natura di debito di valore all’obbligo di risarcimento del danno, tanto contrattuale che extracontrattuale e sia che si tratti di perdite di somme o di redditi o di danneggiamento di cose o persone, abbia influito una considerazione dell’interesse dei soggetti danneggiati quale interesse meritevole di particolare tutela.

Più empirica e semplicistica sarebbe invece la tendenza a risolvere il problema facendo ricorso al criterio della liquidazione di un debito che si presenta illiquido nel momento in cui viene ad esistenza, onde, anche volendo, la intrinseca impossibilità di applicare ad esso il principio del valore nominale. Tale tendenza lascia del tutto irrisolto il problema riguardante il momento della valutazione e liquidazione, apparsi a qualche autore momenti fondamentali per intendere il significato del problema posto dai debiti di valore.

Il rilievo critico appare decisivo: se il momento della determinazione e della valutazione del danno non dovesse avere alcuna autonomia rispetto a quello della sua liquidazione, la problematica dei debiti di valore risulterebbe vanificata. A tale indirizzo non poteva non opporsi un indirizzo tendente ad assegnare generale natura valoristica ai debiti di valore. Ci si riferisce a quell’indirizzo giurisprudenziale che trova la sua summa teorica in una pronuncia del 1966 e avente ad oggetto il risarcimento dei danni per appropriazione indebita di somma e alla stregua del quale si tende ad affermare il principio della eguale natura giuridica dell’obbligazione di risarcimento, quale che sia o possa essere in concreto la fonte e il titolo di essa o la natura del danno.

Indirizzo che inspiegabilmente viene disapplicato con riguardo alla sola obbligazione avente ad oggetto il rimborso di spese sostenute dal danneggiato per eliminare o alleviare le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito. Occorre rilevare che vi per certi versi il ricorso al debito di valore sia più che altro una tecnica di soluzione di particolari conflitti di interessi. Sul terreno del risarcimento del danno questo conflitto riguarda la restaurazione di un equilibrio turbato, restaurazione per la quale non si reputa idonea la forma del debito di denaro quale mezzo di pagamento di un debito già prefissato.

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