Le disposizioni testamentarie non patrimoniali comprendono

– il riconoscimento del figlio naturale 254/1c.,

– la designazione del tutore del minore da parte del genitore ultimo esercente la potestà 348/1c,

– la nomina del curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati al minore 356/1c,

– l’istituzione di una fondazione 14/2c

– la designazione del luogo di sepoltura, la clausola di cremazione e il divieto di prelievo degli organi

Le penali testamentarie

L’imposizione di obblighi è ammissibile solo se posti a carico del successore a titolo universale o particolare. Non sono ammesse quelle poste a carico di terzi che siano eredi o legatari.

Si devono ritenere nulle le disposizioni punitive a carico dell’erede o legatario (es. se non rispetterai la mia volontà dovrai dare metà del tuto patrimonio ai poveri). Tale disposizione viola il principio di parità reciproca che vieta di stabilire o infliggere pene tra privati.

Solamente il contratto art.1382 ammette la clausola penale ai fini risarcitorio, in quanto richiede il consenso del debitore. Accordo che mancherebbe nella penale testamentaria, clausola non applicabile in via analogica.

La diseredazione

Parete della dottrina e giurisprudenza nega la validità della diseredazione. La stessa norma art.457 cc dice che non si fa luogo alla successione legittima se non in mancanza di quella testamentaria. Pertanto per diseredare occorre una disposizione testamentaria. Ma la diseredazione non è una disposizione di beni, cioè a carattere patrimoniale, sia universale che particolare di cui all’art.588 cc.

Tuttavia il testamento, essendo un atto di disposizione delle proprie sostanze, si potrebbe prestare a comprendere disposizioni negative con cui il testatore amplia la quota degli altri successibili per penalizzare il diseredato. Disposizione, certamente, diretta a soddisfare un interesse non meritevole di tutela. Da ciò la nullità della diseredazione per non meritevolezza della causa.

Diverso, invece, sarebbe la volontà di diseredazione quando si manifestata o interpretata come volontà di beneficiare gli altri legittimari.

L’interpretazione del testamento

Essendo il testamento un atto negoziale di autonomia privata, trova giustificazione il criterio di rispetto dell’autodeterminazione del soggetto, anche, e soprattutto in tema di interpretazione del testamento.

Interpretazione che non trova il limite, come nel contratto, dell’affidamento della controparte. L’interpretazione del testamento deve, quindi, svolgersi con riguardo alla esclusiva volontà del testatore, desumibile dal contesto delle disposizioni.

Pertanto, si ritengono applicabili:

– il principio della globalità dell’interpretazione, 1363 cc

– il principio della conservazione dell’atto, perché possa avere qualche effetto, 1367 cc

– il principio della interpretazione delle clausole ambigue secondo la pratica del luogo, 1368 cc

– il principio che nel dubbio della disposizione la si interpreta nel senso più conveniente alla natura ed all’oggetto dell’atto, 1369 cc

Inapplicabile, è il principio di buona fede 1366, e del contemperamento degli interessi delle parti 1371

Inapplicabile, è il principio della minore onerosità per l’obbligato 1371

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