L’ “interpretazione della legge penale” è l’ insieme di operazioni intellettuali (che danno vita a una vera e propria attività) volte a conoscere il significato della norma penale stessa

attività interpretativa = risultato conoscitivo raggiunto in seguito a interpretazione della norma stessa

Classificazioni dell’interpretazione in base ai soggetti tipici

Abbiamo diversi tipidi interpretazione, in base ai soggetti che la compiono:

1) interpretazione autentica: dallo stesso organo che ha emanato la legge (es. il legislatore)

2) interpretazione ufficiale: da pubblici funzionari dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni

3) interpretazione giudiziale (o giurisprudenziale): dal giudice nell’atto di emanazione di una sentenza

4) interpretazione dottrinale: da studiosi del diritto (utile solo se fornisce orientamenti interpretativi per altri interpreti, altrimenti solo speculazione teorica)

Le ragioni della ‘problematicità’ del vincolo del giudice alla legge penale

Il problema di interpretazione giudiziale ha da sempre preoccupato legislatore (cfr Montesquieu: “Les juges ne sont que la bouche qui pronunce les paroles de la loi” – L’esprit des Lois, 1748). Oggi l’ idea Montesquieu non è più accettabile (utopia); motivi:

a) se è vero il brocardo ‘in claris non fit interpretatio’ (cioè norma = chiara e precisa in senso letterale) è tuttavia necessaria comunque un’ interpretazione della volontà del legislatore

b) l’ uso del linguaggio giuridico è quasi sempre distante dall’ uso comune (quindi l’interpretazione è necessaria)

Il giudice pur interpretando sempre influenzato da personali convinzioni e esperienze, non deve e non può mai essere produttore di diritto, visto che in Italia vige la tripartizione rigida di poteri.

La lettera della legge e l’intenzione del legislatore

– quindi 2 canoni interpretativi:

a) interpretazione letterale

b) volontà legislatore

– la dottrina ha però elaborato 4 canoni interpretativi per arrivare a regola giuridica.

I tradizionali canoni ermeneutici

a) CRITERIO SEMANTICO: attiene all’ interpretazione letterale (conoscenza della norma nella sua espressione grammaticale); previsto da 12 disp. prel. per arrivare a norma da legge (quindi anche penale); vicinanza parole tecniche/giuridiche lo rende però insufficiente

b) CRITERIO STORICO: cerca la ‘ratio’ della norma (ossia volontà di legislatore inserito in proprio contesto storico); 2 modi di intendere ‘volontà storica’:

1) volontà propria di legislatore (psicologia)

2) realtà sociale obiettivata nella legge (senso più correttoà legislatore adatta OG a realtà che vive);

– non è sufficiente se usato da solo, ma è necessario abbinarlo ad altri criteri

c) CRITERIO LOGICO-SISTEMATICO: cfr interpretazione analogica (sulla base della legge) e attiene alle connessioni giuridiche e interpretative tra norma incriminatrice e altre norme di OG (penali o extrapenali);

– scopo: dare veste unitaria a tutti il diritto, permettendo contatto tra branca (es. penale) e resto di OG

– è sufficiente se la norma incriminatrice è integrata (all’interno) da ‘elementi normativi’ (e quindi quando norma la penale può essere espressa da una ‘normazione sintetica’ perché è necessario far ricorso a elementi extrapenali)

d) CRITERIO TELELOGICO: confronta l’ interpretazione analogica (in base a valori di OG) per interpretazione attualizzatrice della norma (l’ interprete deve valutare la norma calata nel momento storico che vive, cercando significati che essa non poteva avere quando emanata)

INTERPRETAZIONE SECONDO LE CONSEGUENZE: usare interpretazione più favorevole per il reo o per l’ ambiente su cui la norma incide

– interpretazione = NON mera sussunzione* sillogistica del fatto concreto nella norma

*sussunzione = riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta (2° modello logico-formale del sillogismo): premessa maggiore = norma; premessa minore = fatto; da sussunzione del fatto nella norma si ottiene l’applicazione della norma al fatto

– non basta sussunzione perchè di fronte a casi non previsti occorre l’interpretazione analogica (cercando elemento di contatto tra norma disciplinata e non disciplinata)

– comunque è sempre necessario il rispetto della legge (il giudice NON può svolgere un ruolo creativo di nuove norme giuridiche nell’OG)

Recenti sviluppi sulla teoria dell’interpretazione

Esistono 3 profili di disciplina portati dalle riforme a fini di interpretazione nel diritto penale

1) l’ interpretazione NON può condurre all’ estensione di un concetto penalmente rilevante ad ambiti non considerati tali da stessa dottrina penale (rispetto di ‘principio di frammentarietà’)

2) l’ interpretazione NON può estendere i modi di aggressione al bene giuridico se non sono previsti da norma penale (rispetto di ‘principio di frammentarietà’)

3) l’ interpretazione NON può condurre a risultati che estendano ricorso a norma penale oltre ai casi di strettissima necessità (rispetto di ‘principio di sussidiarietà’)

 

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