Infatti il 9.2 dir. CEE 374/1985 dichiara che restano impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali.

Il Codice del consumo alla Parte IV (Sicurezza e qualità), Titolo II (Responsabilità per danno da prodotti difettosi), non fa parola dei danni morali, e questo pone la questione se essi siano risarcibili o no.

Il silenzio come tale non può dirsi risolutivo del problema, né depone univocamente nel senso dell’esclusione.

Questa probabilmente era l’intenzione del legislatore nostrano, il quale avrà ritenuto implicita l’applicazione del 2059 (Danni non patrimoniali), stante il rinvio operato dalla direttiva alle discipline nazionali.

Ed in questo senso si è orientata anche la dottrina (Roberto Pardolesi, Massimo Franzoni).

Ma la regola va interpretata per quella che è.

Di per sé sia la morte che la lesione dell’integrità fisica sono suscettibili di generare un danno morale risarcibile.

In questo senso si sarebbe dovuta interpretare la direttiva se, dopo aver previsto la risarcibilità del danno alla persona, non avesse aggiunto al 9.2 di lasciare impregiudicate le disposizioni nazionali relative ai danni morali.

In questo senso si deve interpretare il Codice del consumo, nel momento in cui non dice nulla dei danni morali.

Stando alla sentenza 14 luglio 1986 n. 184 della Corte costituzionale, il danno alla persona nel nostro ordinamento si struttura secondo le tre voci ormai classiche del danno alla salute, del danno patrimoniale e del danno morale.

Ciascuna di queste voci può ricevere – e riceve – una propria disciplina, ma deve reputarsi che la legge faccia riferimento a tutte e tre quando parla di morte o lesioni personali, poiché ciascuna di queste due categorie esprime modalità diverse del danno alla persona.

Se il nostro legislatore avesse voluto escludere il risarcimento del danno morale dall’àmbito di applicazione del Codice del consumo, avrebbe dovuto fare rinvio al 2059 (Danni non patrimoniali).

Oppure, secondo il modello adottato dal legislatore tedesco nella legge di attuazione della direttiva, dare un’indicazione analitica del danno risarcibile in caso di morte o di lesione personale, dalla quale risultasse la non contemplazione del danno morale.

Stando all’interpretazione che suggeriamo, anche il danno morale è da ritenere risarcibile secondo la disciplina del Codice del consumo.

Ne è corollario che, a differenza dal diritto comune italiano, la responsabilità per il danno morale conseguirà dagli stessi presupposti previsti in generale dal Codice del consumo, senza le limitazioni derivanti dalla previsione del 2059 (Danni non patrimoniali).

Quest’interpretazione trova un contesto sistematico favorevole, sia di diritto interno che di diritto europeo.

Lo stesso ordinamento tedesco, che in un primo tempo aveva positivamente escluso il risarcimento del danno non patrimoniale, lo ha ora esteso anche alla responsabilità del produttore.

Quanto al contenuto dell’obbligazione risarcitoria per il caso di morte o di lesioni personali, il d.p.r. 224/1988 non dà indicazioni.

Bisognerà allora far capo al diritto giurisprudenziale per l’articolazione delle singole voci risarcitorie che compongono il danno alla persona.

Il legislatore tedesco al § 7 ProdHaftG ha previsto che il risarcimento deve comprendere le spese di cure mediche, il danno patrimoniale subìto dal defunto durante la malattia sia per la perdita della capacità di guadagno che per l’aumento delle sue esigenze di vita, ed inoltre le spese funerarie.

Lo stesso § 7 prevede anche il risarcimento del danno ai terzi nei confronti dei quali il defunto avesse un’obbligazione di mantenimento, in relazione alla durata presumibile di tale obbligazione.

La scansione precisa delle voci di risarcimento evita in radice tutti i problemi connessi con la categoria del danno biologico, in materia di danno da morte, ultimamente complicatasi con la questione della risarcibilità di esso anche in favore dei congiunti, secondo la definizione della questione fornita da Corte cost. 372/1994.

Il danno alla persona si rivela uno dei punti nei quali viene gradualmente alla luce un diritto uniforme europeo, lungo due precisi binari: la normativa di derivazione europea con l’interpretazione inevitabilmente unificante che la Corte europea di giustizia ne viene fornendo, ed uno scambio dottrinale diventato molto più intenso già nell’ultimo decennio del secolo scorso.

Di tale prospettiva unificante si rende ora interprete il libro della responsabilità civile dei Principi di diritto europeo, che prevede la rilevanza del danno, patrimoniale e non patrimoniale, e la sua risarcibilità, in caso di lesione della salute, della dignità, libertà e riservatezza.

 

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