Cass. civ., sez. II, 13.08.1990, n. 8258

PROCEDIMENTO CIVILE – Successione a titolo particolare – Opposizione di terzo – Inammissibilità – Estremi – Fattispecie

Il fatto

Tizio conviene in causa Caio e ne ottiene la condanna all’abbattimento di una parte abusiva dell’immobile di sua proprietà.

Mevia, moglie di Caio, propone opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza, deducendo che la pronunzia era inutiliter data per la sua mancata partecipazione quale litisconsorte necessario al giudizio (poiché i coniugi erano in comunione dei beni).

La corte di appello respinge l’istanza sostenendo che la donna non poteva considerarsi terzo ai fini dell’opposizione ex art. 404 c.p.c. ma successore a titolo particolare dal marito con la conseguenza che la sua posizione doveva ricondursi all’ipotesi dell’art. 111 c.p.c. (cioè di successore a titolo particolare nel diritto controverso).

Mevia impugna la sentenza con ricorso in cassazione, argomentando che:

1) Tizio non aveva trascritto la domanda giudiziale

2) la Corte d’Appello ha erroneamente escluso la sua qualità di Mevia come terzo legittimato all’opposizione quale avente causa a titolo particolare dal marito; non ha infatti considerato che la trascrizione dell’atto con il quale i coniugi erano stati assoggettati al regime della comunione era precedente alla l. 151 del 1975. Tale trascrizione dunque rendevano a lei inopponibile da parte di Tizio, che ad analoga formalità non aveva provveduto per la domanda introduttiva del giudizio, gli effetti della pronunzia posta in esecuzione. Non si è quindi tenuto conto della deroga prevista nel 4° comma dell’art. 111 c.p.c. secondo cui la sentenza pronunziata contro il successore a titolo particolare nel diritto controverso spiega effetti nei suoi riguardi ed è anche da lui impugnabile, salve le norme sull’acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Decisione della Cassazione

La Cassazione respinge il ricorso.

A norma dell’art. 111 c. p. c. nel caso in cui si realizzi la successione a titolo particolare nel rapporto controverso, la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa, non è impugnabile da parte del successore a titolo particolare con l’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 1° comma c. p. c., ancorché egli non sia intervenuto in giudizio, non essendo il successore a titolo particolare titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico accertato in sentenza; né tale legittimazione può farsi discendere dall’eventuale trascrizione del suo titolo di acquisto in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale (o, in mancanza, della sentenza quando tale trascrizione sia prevista), giacché in tale ipotesi l’inopponibilità della sentenza resa nei confronti del dante causa al successore a titolo particolare a norma dell’ultima parte dell’art. 111 c. p. c. non fa venir meno in quest’ultimo la sua qualità di soggetto titolare di una situazione giuridica collegata da un rapporto di dipendenza o derivazione rispetto a quello accertato nella sentenza.

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