Cass. civ., sez. II, 08.03.2006, n. 4922

Trascrizione

Il fatto

Tizio vende a Caio un immobile con scrittura privata senza data certa. Il 10 settembre 1990 Caio trascrive contro Tizio la domanda ex art. 2652, n. 3, c.c. volta ad ottenere una sentenza di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura. Il 7 settembre 1990, intanto, Tizio aveva venduto a Sempronio lo stesso immobile per atto pubblico, trascritto però l’11 settembre 1990.

Nel conflitto tra Caio e Sempronio i giudici di merito danno ragione a Caio che ha trascritto la domanda giudiziale il giorno prima della trascrizione dell’atto in favore di Sempronio, essendo del tutto irrilevante l’esistenza o inesistenza della data certa dell’atto di acquisto di Caio ( secondo quanto già statuito in precedenza dalla Suprema Corte, il principio della data certa di cui all’art. 2704 c.c. nulla ha a che vedere con il sistema della trascrizione, anche delle domande giudiziali, basato sul principio della priorità della trascrizione stessa).

Sempronio ricorre per Cassazione.

Decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso

Secondo la Corte, «sembra più logico» che il principio di cui all’art. 2704 c.c. si cumuli con quello della priorità della trascrizione. Pertanto, al fine di prevalere, si dovrebbe vantare sia la data certa dell’atto sia la priorità della trascrizione della domanda, onde Caio, che poteva vantare solo tale priorità, soccombe rispetto a Sempronio.

Dunque, in tema di prova documentale, il principio generale sancito dall’art. 2704 c.c. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa, non è derogato dalle disposizioni dettate dall’art. 2652, n. 2 e 3, c.c. che, nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile; pertanto, deve ritenersi che, ai fini della soluzione di tale conflitto, l’art. 2652, n. 3, c.c. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall’art. 2704 c.c., nel senso che prevarrà colui il quale, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni, non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa – e perciò solo inopponibile al terzo acquirente – diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell’acquisto del terzo .

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