PRINCIPIO POSSESSO VALE TITOLO = principio dell’ acquisto del diritto da parte della alienatario di buona fede che consegue il possesso del bene.
Elementi costitutivi:
- Titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietĂ (contratto traslativo).
- Buona fede dell’ alienatario (ignoranza di ledere diritti altrui).
- Conseguimento del possesso.
La buona fede deve sussistere al momento della consegna.
Il principio possesso vale titolo è espressamente richiamato dalla legge a risolvere il conflitto tra più aventi causa dello stesso alienante.
Se ella alienante, con successivi contratti, aliena un bene mobile a piĂą persone, prevale la acquirente che per primo ne consegue in buona fede il possesso. Cinto La alienatario di un bene mobile può opporre che il suo acquisto ai creditori dell’ alienante quando l’acquisto è precedente al pignoramento e risulta da data certa: ma se non c’è la data certa, l’ acquisto è opponibile quando l’ alienatario abbia conseguito il possesso del bene.
Il principio possesso vale titolo non si applica alle universalitĂ di mobili.
 La cessione del credito diviene opponibile agli altri aventi causa e ai creditori del cedente quando essa è notificata al debitore ceduto o da questo accettata con atto di data certa. Stessa regola vale per la cessione del contratto.