L’accollo si distingue per il fatto che l’assunzione dell’obbligo altrui non avviene per il tramite di un accordo con il creditore, ma per mezzo di un contratto tra il debitore e il terzo (1273). A un tale patto il creditore può aderire con l’effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’accollo si presenta come un contratto con cui un soggetto, che prende il nome di accollante, assume su di sé, per accordo con il debitore, l’obbligo di quest’ultimo, che prende il nome di accollato. Il creditore è detto accollatario.

La casistica è significativa: oltre alle ipotesi di assunzione dell’obbligo di pagamento delle rate di un mutuo ipotecario in collegamento con l’acquisto di un immobile, si ricollega la convenzione con cui il finanziatore, all’atto di cessione di un finanziamento, si impegni a tenere indenne il debitore del peso degli obblighi alla cui estinzione è preordinato il pagamento medesimo.

I contraenti possono pattuire che l’accordo abbia effetto soltanto tra di loro; il vincolo sarebbe sempre revocabile anche contro la volontà del creditore. Tale schema è descritto come accollo interno o accollo semplice. Lo schema legale è costituito dall’accollo con efficacia esterna. La rilevanza esterna è una conseguenza automatica dell’atto con cui il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro: la legge non richiede ulteriori presupposti al fine di consentire al creditore di aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1273).

I problemi più controversi si riferiscono alla posizione del creditore. La legge sembra presupporre che l’effetto vantaggioso per il creditore si sia prodotto in via automatica con l’accordo tra il debitore e il terzo: all’adesione è legata soltanto la conseguenza dell’irrevocabilità della stipulazione. Tra l’adesione dell’accollatario e la dichiarazione di volerne profittare, che è prevista nel quadro della disciplina del contratto a favore di terzi (1411), significativi sembrano i punti di contatto.

Non sono mancate le critiche, rese possibili dall’approfondimento della specialità della disciplina dell’accollo: si è osservato che il fenomeno non rientra integralmente nel quadro di un’applicazione legale tipica della figura generale del contratto a favore di terzi. Le conseguenze più significative si riferiscono al regime delle eccezioni: si tratta di chiarire se la disciplina dell’accollo sia autonoma (1273 comma4) o sia una semplice ripetizione di quella dettata con riguardo alle eccezioni opponibili dal promittente al terzo (1413).

Anche l’accollo può essere cumulativo o liberatorio, a seconde che il nuovo debitore resti obbligato insieme con il debitore originario o, con il necessario consenso del creditore, si sostituisca al debitore, il quale sia liberato. Sull’accollo cumulativo, al pari di quel che avviene nel caso dell’espromissione cumulativa, il codice non offre alcuna indicazione in merito all’ordine degli obbligati: anche in questo caso, come nell’ipotesi dell’espromissione, è inoltre esplicata l’affermazione che l’accollante rimane obbligato in solido con l’accollato (1273 e 1292).

L’accollo privativo o liberatorio presuppone un’espressa dichiarazione del creditore diretta a liberare il debitore originario. È prevista l’ipotesi in cui la liberazione del debitore costituisca condizione espressa della stipulazione, nel qual caso l’adesione del creditore dell’accollo è di per sé sufficiente a produrre l’effetto privativo (1273).

È inoltre concettualmente ammissibile un accollo novativo, sebbene nell’incertezza possa propendersi per l’ipotesi privativa e debba comunque preferirsi una disciplina unitaria. Il contratto di accollo che preveda la condizione espressa della liberazione del debitore originario consente al creditore, il quale abbia aderito alla stipulazione, di agire contro l’accollato, se l’accollante era insolvente al tempo in cui assunse il debito, fermo restando che, se il creditore abbia fatto espressa riserva, gli è consentito di rivolgersi all’accollato-debitore originario, già liberato, anche se l’accollante diviene insolvente in seguito. Il codice prevede espressamente l’ipotesi che il terzo-accollante sia obbligato nei limiti che siano stati previsti nel contratto di accollo stesso (1273).

Sul regime delle eccezioni le opinioni sono divergenti. Sono inopponibili le eccezioni fondate sui rapporti, tra il vecchio e il nuovo debitore, che abbiano carattere personale e quindi restino estranei al contratto di accollo. Opponibili all’accollatario sono invece le eccezioni fondate sul contratto di accollo stesso. Inoltre, si è precisato che l’accollante assume un obbligo che si modella sul rapporto preesistente tra il debitore originario e il creditore; e si è concluso nel senso che sia implicita nel sistema anche l’opponibilità di un tale ordine di eccezioni.

La letteratura ha provveduto a sistemare i numerosi casi di accollo derivanti direttamente dalla legge con distinto riferimento alle tre figure dell’accollo semplice, dell’accollo cumulativo e dell’accollo liberatorio. Esempi:

accollo interno: l’obbligo di tenere indenne il gestore da parte di colui che si avvantaggia dell’altrui utile gestione; il vicolo della società per azioni tenuta a rilevare i promotori delle obbligazioni assunte;

accollo privativo: si pensi all’ipotesi del compratore di azienda, il quale subentra nei anche nei rapporti di debito che non abbiano carattere personale;

accollo cumulativo: si rammenti la responsabilità del mandatario che senza autorizzazione o senza necessità sostituisca altri a se stesso nell’esecuzione del mandato.

 

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