Le ragioni per cui si studia il diritto canonico sono fondamentalmente tre:

1) Ragione culturale: la formazione generale del giurista. Il giurista infatti è chiamato a conoscere il diritto dello Stato per interpretare le norme in funzione di una loro corretta applicazione, ma per farlo ha bisogno di una solida formazione teorica. Da questo principio si può spiegare la presenza negli studi giuridici di insegnamenti di base (ad es. il diritto romano) e di insegnamenti affini o integrativi (appunto il diritto canonico) ritenuti indispensabili per la preparazione del giurista. Infatti è molto formativo anche lo studio del diritto comparato perché coglie gli elementi di somiglianza e di diversità tra i vari sistemi e ha lo scopo di aprire la cultura del giurista alla consapevolezza della pluralità.

Dal punto di vista della comparazione il diritto canonico appare molto interessante perché, a differenza di altri diritti religiosi, manifesta una grande somiglianza ai diritti secolari mantenendo comunque le sue caratteristiche peculiari essendo orientato ad una prospettiva del tutto diversa. Infatti il diritto canonico è destinato a disciplinare la vita di una comunità di carattere universale, infatti è legato ad un elemento personale poiché i destinatari delle norme sono i battezzati della Chiesa cattolica. Inoltre lo studio del diritto canonico è utile per aprire le conoscenze alla realtà del diritto, per avere la consapevolezza della complessità delle esperienze giuridiche, per capire che il diritto non si esaurisce nel solo diritto della comunità politica.

2) Ragione storica: Nell’età medievale il diritto della Chiesa ha avuto un ruolo determinante nella formazione e nello sviluppo della civiltà giuridica europea. In una comunità politica costruita sul legame della stessa fede cristiana si era formato un connubio tra il diritto secolare (lex mundana) ed il diritto canonico (lex ecclesiastica), dando vita all’esperienza giuridica detta “l’uno e l’altro diritto” (utrumque ius). Il tramonto del medioevo frantumò il sacro romano impero in una pluralità di Stati sovrani che svilupparono dei diritti nazionali, portando alla fine di uno ius commune. In questo contesto il diritto canonico ha influenzato enormemente la formazione dei diritti secolari. Infatti la Chiesa ha dato un contributo fondamentale alla configurazione di principi che sono alla base dei moderni ordinamenti democratici come le fondazioni teoriche del principio maggioritario e tutti i principali concetti del diritto pubblico occidentale.

Come fu la “Rivoluzione pontificia” di Gregorio VII a generare lo Stato moderno occidentale, la Chiesa stessa fu il primo esempio attraverso la forte affermazione della propria indipendenza nei confronti dell’Impero e l’esercizio di un potere legislativo autonomo. Nell’ambito del diritto privato, sono canonistiche le basi teoretiche della personalità giuridica, cioè la finzione per cui laddove esiste un insieme di persone o di beni destinati ad uno scopo l’ordinamento immagina sussistere una persona, e l’istituto del matrimonio civile non è nient’altro che la secolarizzazione del matrimonio canonico.

Se il diritto canonico ha inciso così profondamente nei diritti secolari, il suo studio appare molto utile perché il giurista deve interpretare le norme e per coglierne appieno il contenuto a volte deve risalire all’origine di queste. In questa età di globalizzazione, inoltre, per il giurista è necessario conoscere gli altri ordinamenti giuridici secolari e sapere che questi si suddividono in due grandi famiglie giuridiche: quella di civil law, come l’ordinamento italiano, e quella di common law, gli ordinamenti anglo-americani. Tracce di diritto canonico si riscontrano sia nell’una che nell’altra famiglia perché il diritto della Chiesa ha influenzato il diritto secolare europeo da cui entrambe le famiglie traggono origine.

Ragione contemporanea: La realtà ordinamentale del nostro Paese. L’Italia è un paese a regime concordatario, cioè disciplina i suoi rapporti con la Chiesa cattolica attraverso un concordato, stipulato nel 1984. Alcune norme sono esclusivamente di diritto canonico (es. lo Stato riconosce il matrimonio canonico) e quindi è necessario avere delle conoscenze di questa materia. Uno studioso francese del diritto e delle istituzioni della Chiesa, Gabriel Le Bras, ha pubblicato un volume intitolato “La Chiesa del diritto” in cui scrive che all’inizio del diciannovesimo secolo l’ordine giuridico sembra ricostituito su fondamenta profane.

La Chiesa, in effetti, aveva perso il potere che aveva durante l’ancien régime e il diritto delle Decretali era applicato solo in un organismo molto impoverito, quindi possiamo dire che il dualismo di potenza era finito. Questa annotazione faceva luce sul declino della rilevanza del diritto canonico negli ordinamenti giuridici secolari, ma subito dopo Le Bras mostra un fenomeno nuovo della risorgenza del diritto canonico in questi ordinamenti poiché il diritto canonico produceva i suoi effetti non per diretta vigenza ma attraverso la volontà del legislatore statale. Questo ha portato appunto a definire in termini concordatari i rapporti fra la Chiesa e gli Stati. Tra ottocento e novecento il diritto canonico sembra rientrare con sorprendente vitalità negli ordinamenti giuridici secolari.

Una prima causa è la crescente attività concordataria perché le norme concordatarie divengono norme canoniche particolari vigenti anche negli ordinamenti civili e perché le disposizioni concordatarie a volte rinviavano esplicitamente a norme di diritto canonico. A seguito dei processi di globalizzazione, che mirano al superamento dei principi che furono all’origine dell’estromissione del diritto della Chiesa (territorialità, nazionalità e statualità), il diritto canonico conoscerà nel prossimo futuro una nuova vita. La globalizzazione esalterà i principi a favore del ritorno di vigenza del diritto canonico negli ordinamenti secolari.

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