Si ha la presunzione che il consenso manifestato nella celebrazione corrisponda all’interno volere → intentio generalis faciendi quod facit Ecclesia.

Conoscere o supporre la nullitàdel proprio matrimonio non esclude necessariamente il consenso → can. 1100.

La intentio generalis può essere vanificata da un positivo atto di volontà contrario a ciò che la Chiesa propone come modello matrimoniale → intentio.

Simulazione = uno (s. unilaterale) o entrambi i soggetti (s. bilaterale), mentre manifestano il consenso, all’interno del loro animo escludono un elemento essenziale o una proprietà del matrimonio. → simulazione parziale.

Escludono uno dei bona matrimonii ( bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis) → escludendo la substantia matrimonii e non coincidendo la volontà del soggetto e quella dell’ordinamento, il matrimonio è invalido.

L’intentio può essere attuale, se presente nell’animo del soggetto nel momento stesso della celebrazione, oppure virtuale, se si è formata in epoca precedente a quella della celebrazione e non sia venuta meno → matrimonio invalido.

Se l’intentio è habitualis (costituisce solo un modo di pensare che riguarda genericamente l’istituto matrimoniale) non ha efficacia invalidante.

Se l’intentio è interpretativa (la persona si sarebbe comportata in altro modo se avesse preveduto una diversa realtà delle cose) non è rilevante.

Si ha nullità del matrimonio ogni volta che vi sia esclusione dello ius rispetto a uno dei beni del matrimonio ( si risolve in una intentio se non obligandi) ; non si ha nullità se vi è esclusione dello exercitium iuris (esclusione dell’adempimento) (si risolve in una intentio non adimplendi).

Cinque ipotesi di simulazione parziale:

  • intentio contra bonum prolis: viene escluso il diritto ad esigere, in qualsiasi momento dalla comparte, il compimento dell’atto coniugale (impiego di contraccettivi, di tecniche contro natura…), viene escluso l’obbligo di educare cristianamente la prole. Può anche consistere nel comportamento di chi si sottopone ad un’operazione di sterilizzazione. La restrizione dell’ordinazione perpetua alla prole o il matrimonio a prova, con astensione dagli atti coniugali fecondi per tutto il periodo della prova, producono la nullità del matrimonio. Fanno parte di questa intentio anche il tentativo di fare ricorso alla fecondazione artificiale pur di avere un figlio e l’esclusione della prima educatio.
  • Intentio contra bonum coniugum : in passato consisteva nella negazione del diritto di ogni coniuge all’integrazione reciproca, sul piano fisico, morale e intellettuale. Ora prevale identificarla con il comportamento di chi non rispetta la dignità umana del coniuge e tutte le sue esigenze necessarie per la realizzazione della sua personalità. Invalido il matrimonio di chi si sposi al fine di far soffrire il coniuge o strumentalizzarlo.
  • Intentio contra bonum fidei : si verifica quando il nubente esclude l’obbligo di fedeltà, quando si riserva la facoltà di condividere la propria vita con una persona diversa dall’altro nubente, o quando il soggetto è già legato a una terza persona e si rifiuta di lasciarla → nullità. Se il nubente si riserva di violare occasionalmente il dovere di fedeltà, si ha esclusione dell’esercizio del diritto, senza nullità.
  • Intentio contra bonum sacramenti : uno dei nubenti contrae matrimonio rifiutando la proprietà dell’indissolubilità (es. ha l’intenzione di divorziare in sede civile o di far dichiarare nullo il matrimonio in sede canonica quando questo si riveli infelice).
  • Intentio contro il valore sacramentale del matrimonio : la volontà del nubente è diretta ad escludere la dignità sacramentale del matrimonio celebrato tra battezzati. È sufficiente una volontà diretta ad escludere anche la sola sacramentalità del matrimonio, senza provare necessariamente l’esclusione del matrimonio stesso.

Uno o entrambi i nubenti escludono in tutto il matrimonio mentre manifestano il consenso → simulazione totale.

Con la simulazione i nubenti vogliono che il matrimonio sia solo una finzione allo scopo di conseguire altre utilità pratiche (donazione, posizione giuridica…).

Lo iocus è il caso di chi pone in essere il consenso matrimoniale non per far apparire una volontà che non ha, ma per compiere una rappresentazione della volontà matrimoniale il cui carattere fittizio sia noto a tutti → scherzo, rappresentazione teatrale o cinematografica → fatto giuridico inesistente dal punto di vista canonico.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento