Presa in considerazione la problematica che riguarda l’interpretazione del diritto divino a tal proposito possiamo riscontrare una divisione:

· Ius divinum positivum

1. fonti di produzione: tutto ciò che la divinità ha precipitato nelle Scritture specificando le regole essenziali cui si devono ispirare le relazioni delle umane creature, sia in ambito intersoggettivo peculiare, sia in senso socio – comunitario. Integra la costituzione sostanziale della Chiesa e cioè le regole poste dal Fondatore.

2. fonti di cognizione: complesso scritturistico Sacra scrittura, Bibbia proclamato dal Concilio di Trento, ricognizione effettiva e indiscutibile della rivelazione. Composizione:

Sacre Scritture

Antico Testamento Nuovo Testamento

· 45 libri (21 storici, 7 didattici, 17 profetici) · 4 vangeli

· Atti degli apostoli di S. Luca

· 14 epistole di S. Paolo

· 2 epistole di S. Pietro

· 3 epistole (S.ti Giovanni, Giuda, Giacomo)

· Apocalisse di S. Giovanni

Fanno parte del diritto divino positivo quanto è stato comunicato dal Cristo o suggerito dallo Spirito Santo agli Apostoli, ma non trovano ricognizione scritta e sono affidate alla predicazione o trasmissione mediante il Magistero vero e infallibile della Chiesa. È la tradizione divina (divino – apostolica) trasmessa dagli Apostoli promulgatori della rivelazione. Tradizione umana di fonte ecclesiale risalente all’età patristica e apostolica e successivamente arricchita dall’insegnamento della Chiesa.

· Ius divinum naturale: ricondotte al complesso normativo canonizzato del Cristo. Sono regole che richiedono osservanza da parte degli uomini perché garantiscono l’ordine primo delle loro relazioni.

È un corpus originariamente non scritto e quindi deve essere enunciato ad opera della Chiesa e richiede coerenza applicativa; fa parte della costituzione sostanziale della Chiesa.

Per quanto concerne la problematica della conoscenza e dell’interpretazione del diritto divino bisogna tenere presente come importante sarà rifarsi alla dottrina per mettere in relazione la scienza giuridica e quella teologica per fare in modo che il canonista deduca da queste indagini comparative la ricostruzione del sistema.

Per quanto riguarda il diritto divino naturale per poterlo interpretare e comprendere sarà necessaria un’opera di studio comparato tra teologi o canonisti e cultori di altre scienze.

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