In caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio , il ricorrente può chiedere una misura cautelare provvisoria al Presidente del Tar o della sezione cui il ricorso principale è stato assegnato (art. 56 co. 1). Il Presidente, o il magistrato da lui delegato, dopo aver verificato la competenza del Tar adito, provvede con decreto motivato, non impugnabile ma revocabile (co. 2). Tale decreto è efficace fino all’ordinanza del collegio, al quale va sottoposta l’istanza cautelare nella prima camera di consiglio utile (co. 4). Il decreto presidenziale non può essere pronunciato se la notifica del ricorso non si sia perfezionata nei confronti almeno dell’Amministrazione resistente e di almeno un controinteressato (co. 2). Il contraddittorio, quindi, si attua in forma limitata, perché adempimenti ulteriori comporterebbero un ritardo incomparabile con la situazione di estrema gravità e urgenza e comprometterebbero l’interesse alla tutela giurisdizionale.

A differenza di quanto previsto nel processo civile (art. 669 ter c.p.c.), nel processo amministrativo non era contemplata in via generale una tutela cautelare precedente all’instaurazione del giudizio. L’esigenza di una tutela cautelare ante causam, tuttavia, venne affermata dalla Corte di giustizia e il codice dei contratti pubblici la recepì per tutte le vertenze in materia di appalti pubblici. Il codice ha poi esteso la possibilità di una tutela cautelare di questo tipo ad ogni ordine di vertenze devolute al giudice amministrativo: in caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso chi sia legittimato a proporre un ricorso può presentare un’istanza al Presidente del Tar e chiedere l’adozione delle misure cautelari interinali (art. 61 co. 1), necessarie per assicurare la tutela fino a quando non possa essere proposto il ricorso e non possa essere trattata l’istanza cautelare nelle forme ordinarie. Il Presidente, o il magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari (Amministrazione resistente e almeno uno dei controinteressati), provvede sull’istanza, sentite ove necessario le parti e omessa ogni altra formalità (co. 2).

Nel caso di concessione della misura cautelare (co. 5), il ricorso con la domanda cautelare deve essere notificato alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto qualora entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni, corredato da istanza di fissazione di udienza.

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